Scommesse, per Stanleybet sanatoria giurisprudenziale. La SENTENZA

Avv. Agnello: “Nuovo riconoscimento per l’operatore anglo-maltese identificato in Italia come un’eccezione alla regola”…

Dopo la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione anche il Consiglio di Stato nella sentenza resa nel proc. n. 01685/2022 riconosce che la società Stanleybet è stata illegittimamente esclusa dalle gare italiane e che in sede euro-unitaria la “Corte ha quindi creato in via giurisprudenziale una sorta di sanatoria”.

Nella causa davanti al Consiglio di Stato, una società commerciale che fornisce tecnologie informatiche per la raccolta delle scommesse sportive agli operatori del settore ha chiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una autorizzazione alla raccolta di gioco pubblico con il relativo titolo autorizzatorio ritenendo, come riferisce testualmente il Consiglio di Stato, che “a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia si sarebbe creata una prassi per cui nel nostro paese accanto agli operatori nazionali dotati di concessione e di autorizzazione … opererebbero, in base alla libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 TFUE anche soggetti i quali, autorizzati alla raccolta delle scommesse in base alle norme di altro Stato dell’Unione, eserciterebbero tale attività in Italia senza concessione od autorizzazione alcuna”.

Il Consiglio di Sato evidenzia che la giurisprudenza nazionale è concorde nel ritenere che l’attività di raccolta delle scommesse nel nostro Paese possa essere svolta in via lecita solo dagli operatori muniti di concessione e autorizzazione di polizia.

Il Consiglio di Stato riconosce però che sussiste “un’eccezione alla regola … eccezione che però ha una portata circoscritta ad una situazione particolare … che non può essere estesa al di fuori di essa”.

Si tratta dell’operatore delle sentenze Placanica e Costa Cifone per il quale la Corte Europea ha creato “in via giurisprudenziale una sorta di sanatoria per i soggetti che lo Stato italiano aveva illegittimamente escluso dalle gare, sanatoria che però non è estensibile al di fuori da questo caso particolare”. L’Operatore europeo non ha ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di una sua illegittima esclusione dalle gare o comunque a causa di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei suoi confronti.

Si tratta dell’operatore Stanleybet reiteratamente discriminato nell’accesso al sistema concessorio italiano, al quale oggi impongono sanzioni tributarie e pretese previste per operatori con attività illecita.

L’avv. Daniela Agnello difensore di Stanleybet dichiara “Dopo la Corte di Cassazione che in sede penale ha equiparato sostanzialmente i centri Stanleybet con i luoghi di vendita del concessionario nazionale, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riconosce la Stanleybet come soggetto sanato in via giurisprudenziale. Le autorità giurisdizionali di vertice confermano, ancora una volta,  che il sistema concessorio italiano risulta oggi costituito da soggetti concessionari in regime di proroga, soggetti regolarizzati e soggetti legittimati e sanati dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale.

Stanleybet dopo oltre venti anni di discriminazioni e battaglie giudiziarie continua a chiedere in tutte le sedi stragiudiziali e giudiziali il riconoscimento del diritto di pagare le imposte alle stesse condizioni e modalità dei concessionari statali e dei soggetti regolarizzati”.

 

AGIMEG