Tribunale Ue: lo stemma AC Milan non può essere registrato a livello internazionale perché già in uso in Germania

Il Tribunale conferma che il segno che rappresenta lo stemma della squadra di calcio AC Milan non può essere oggetto di registrazione a livello internazionale in quanto marchio che designa l’Unione per articoli di cancelleria e per ufficio…

L’elevata somiglianza fonetica e la media somiglianza visiva di tale segno con il marchio denominativo anteriore tedesco MILAN comporta un rischio di confusione da parte dei consumatori che impedisce la loro protezione simultanea nell’Unione

Una registrazione internazionale di un marchio che designa l’Unione europea produce gli stessi effetti della registrazione di un marchio dell’Unione europea ed è soggetta alla stessa procedura di opposizione delle domande di marchio dell’Unione europea.

Nel febbraio 2017, la società calcistica italiana AC Milan ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione internazionale che designa l’Unione europea ai sensi del regolamento sul marchio dell’Unione europea [1] per il seguente segno figurativo e che riguarda, tra l’altro, articoli di cancelleria e per ufficio:

Nell’aprile 2017, la società tedesca InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG ha presentato un’opposizione contro la registrazione richiesta sulla base del marchio denominativo tedesco MILAN, depositato nel 1984 e registrato nel 1988, che designa, tra l’altro e nella sostanza, prodotti identici e simili a quelli oggetto della suddetta domanda dell’AC Milan. La società tedesca ritiene infatti che, a causa della somiglianza del marchio richiesto con il suo marchio anteriore, la registrazione del primo sarebbe idonea a provocare un rischio di confusione da parte del pubblico tedesco.

Con decisione del 14 febbraio 2020, l’EUIPO ha accolto l’opposizione in toto.

L’AC Milan ha proposto un ricorso contro la decisione dell’EUIPO dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

Con la sua sentenza odierna, il Tribunale respinge integralmente il ricorso.

[1] Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].