Valori dell’Unione: adottando una legge che stigmatizza ed emargina le persone LGBTI+, l’Ungheria ha violato il diritto dell’Unione

La Corte constata in particolare, per la prima volta in un ricorso diretto contro uno Stato membro, una violazione dell’articolo 2 TUE, che enuncia i valori su cui si fonda l’Unione europea…

Con la «legge n. LXXIX del 2021 che introduce misure più severe nei confronti dei delinquenti pedofili e modifica alcune leggi al fine di proteggere i minori», l’Ungheria ha modificato diversi atti legislativi nazionali per proteggere i minori. In sostanza, tali modifiche vietano o limitano l’accesso a contenuti, in particolare nel settore audiovisivo o pubblicitario, che rappresentino o promuovano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità. A seguito di un ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea in merito, la Corte di giustizia dichiara che l’Ungheria ha violato il diritto dell’Unione a vari, distinti livelli, e cioè: il diritto primario e il diritto derivato relativi ai servizi nel mercato interno, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 2 TUE e il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).

L’Ungheria ha adottato, con la «legge n. LXXIX del 2021 che introduce misure più severe nei confronti dei delinquenti pedofili e modifica talune leggi al fine di proteggere i minori» (in prosieguo: la “legge di modifica”), varie modifiche del suo diritto nazionale. Sebbene tali modifiche siano, secondo tale Stato membro, destinate a proteggere i minori, molte di esse hanno l’effetto, in sostanza, di vietare o limitare l’accesso a contenuti il cui elemento determinante è la rappresentazione o la promozione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità.

La Commissione europea ha presentato un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia contro l’Ungheria in merito all’adozione della legge di modifica. Essa chiede alla Corte di constatare una violazione del diritto primario e del diritto derivato dell’Unione relativo ai servizi nel mercato interno 1 , di vari diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito: la «Carta»), dell’articolo 2 TUE 2 e, infine, del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) 3.

La Corte, riunita in Seduta plenaria, giudica che il ricorso è fondato per quanto riguarda tutti i motivi.  In primo luogo, tali modifiche violano la libertà di fornire e ricevere servizi, sancita dal diritto primario dell’Unione e da varie disposizioni della direttiva sul commercio elettronico, della direttiva sui servizi e della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Anzitutto, la Corte rileva che le modifiche limitano la possibilità per i fornitori di servizi di media o altri prestatori di sviluppare e diffondere contenuti che abbiano, essenzialmente, come elemento determinante la rappresentazione o la promozione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità. Tali modifiche comportano quindi restrizioni a  tale libertà. La Corte conferma poi la possibilità, nel diritto dell’Unione, di giustificare siffatte restrizioni con la promozione dell’interesse superiore del minore od anche con la necessità di salvaguardare il diritto dei genitori di assicurare l’educazione e l’istruzione dei loro figli conformemente alle loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, che sono garantite dalla Carta 4 . La Corte sottolinea, in particolare, il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri per definire quali contenuti, segnatamente audiovisivi, possono nuocere allo  sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in assenza di norme di armonizzazione a livello dell’Unione  europea.

Tuttavia, la Corte dichiara che tale margine di discrezionalità deve essere esercitato nel rispetto della Carta e, in particolare, del divieto di discriminazione fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale garantito dal suo articolo 21, paragrafo 1. Nel caso di specie, la Corte constata che ciò non è avvenuto. Infatti, gli aspetti della legge di modifica poggianti sul criterio della rappresentazione o della promozione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità, si fondano sulla premessa secondo cui qualsiasi rappresentazione o promozione di questo tipo, indipendentemente dal suo contenuto specifico, è idonea a ledere l’interesse superiore del minore. Orbene, un simile approccio rivela una  preferenza per determinate identità e orientamenti sessuali a scapito di altri, che vengono di conseguenza  stigmatizzati, il che è incompatibile con le prescrizioni scaturenti, in una società fondata sul pluralismo, dal  divieto di discriminazione basata sul sesso e sull’orientamento sessuale. In presenza di una tale violazione del contenuto essenziale di detto divieto, le restrizioni in questione non appaiono in alcun caso giustificate, in particolare dall’obiettivo di promuovere l’interesse superiore del minore. La Corte precisa che i minori possono essere adeguatamente protetti di fronte a programmi non adatti alla loro età, senza che a tale titolo venga operata una discriminazione diretta basata sul sesso e sull’orientamento sessuale come quella derivante dalle modifiche in questione.

In secondo luogo, le suddette modifiche costituiscono un’ingerenza particolarmente grave in vari diritti  fondamentali tutelati dalla Carta, vale a dire il divieto di discriminazione fondata sul sesso e  sull’orientamento sessuale, il rispetto della vita privata e familiare 5 , nonché la libertà di espressione e di  informazione.

In particolare, la normativa ungherese in questione stigmatizza ed emargina le persone non cisgender, ivi comprese le persone transgender, o non eterosessuali, come dannose per lo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori per il solo motivo della loro identità sessuale o del loro orientamento sessuale. Il titolo della legge di modifica le associa alla delinquenza pedofila, il che è idoneo a rafforzare tale stigmatizzazione e a suscitare comportamenti di odio nei loro confronti.

In tali circostanze, le ingerenze in questione ledono il contenuto essenziale dei diritti fondamentali sopra citati e non possono pertanto essere giustificate dagli obiettivi addotti dall’Ungheria, vale a dire la promozione dell’interesse superiore del minore o il diritto dei genitori di garantire l’educazione e l’istruzione dei propri figli in conformità con le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche.

La Corte constata altresì che l’Ungheria ha violato nel caso di specie il diritto al rispetto della dignità umana. Ciò deriva dal fatto che gli aspetti della legge di modifica contestati dalla Commissione trattano un gruppo di persone,  che è parte integrante di una società caratterizzata dal pluralismo, come una minaccia per la società meritevole di un trattamento giuridico particolare, per il solo motivo della loro identità sessuale o del loro orientamento sessuale. Il carattere stigmatizzante e offensivo della legge di modifica porta a stabilire, mantenere o rafforzare la loro «invisibilità» sociale, il che lede la loro dignità.

In terzo luogo, la Corte constata, per la prima volta, una violazione distinta dell’articolo 2 TUE, il quale enuncia  i valori su cui si fonda l’Unione e che sono comuni a tutti gli Stati membri. Infatti, gli aspetti della legge di  modifica che prendono di mira i contenuti che rappresentano o promuovono la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità  costituiscono un insieme coordinato di misure discriminatorie che ledono, in modo manifesto e particolarmente  grave, i diritti delle persone non cisgender, ivi comprese le persone transgender, o non eterosessuali, nonché i valori del rispetto della dignità umana, dell’uguaglianza e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Di conseguenza, tale legge è contraria all’identità stessa dell’Unione in quanto ordinamento giuridico comune  in una società caratterizzata dal pluralismo. L’Ungheria non può validamente invocare la propria identità nazionale per giustificare l’adozione di una legge che viola i valori sopra menzionati. In quarto luogo, la Corte constata che la normativa ungherese in questione viola il RGPD nonché il diritto alla  protezione dei dati garantito dalla Carta, in quanto ha modificato la legge sul casellario giudiziale al fine di ampliare l’accesso alle informazioni registrate nel casellario giudiziale relative alle persone che hanno commesso reati contro la libertà sessuale o reati contro i costumi sessuali nei confronti di minori. Sebbene tale accesso possa risultare legittimo in determinate circostanze, la Corte constata, in sostanza, che la legislazione ungherese non definisce in modo sufficientemente preciso né le persone autorizzate ad accedere ai dati dei casellari giudiziali, né i presupposti sostanziali per l’accesso necessari al fine di offrire garanzie adeguate per i diritti e le libertà delle persone dei cui dati si tratta.