Una fondazione dei Paesi Bassi impegnata nella prevenzione del tabagismo tra i giovani ritiene che le sigarette con filtro proposte ai consumatori nei Paesi Bassi non rispettino i livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio. Tali livelli sono fissati in una direttiva dell’Unione che rinvia a metodi di misurazione previsti da norme internazionali (ISO). Dette norme non sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Nella sua sentenza, la Corte conferma che la Fondazione deve avere la possibilità di verificare se le sigarette rispettino i livelli di emissione, alla luce dei metodi di misurazione prescritti dalle norme ISO cui rinvia la direttiva. Tale accesso deve essere libero, vale a dire generale, effettivo, gratuito e non discriminatorio. La Corte rileva a tale riguardo che tutte le parti hanno effettivamente avuto accesso al contenuto della versione ufficiale e autentica di tali norme ISO. Ne consegue che la Fondazione non può invocare metodi di misurazione diversi da quelli prescritti dalle norme ISO summenzionate, anche se queste non sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, al fine di ottenere il ritiro dal mercato delle sigarette con filtro.
Nel 2018, la Fondazione dei Paesi Bassi per la prevenzione del tabagismo giovanile ha chiesto all’Autorità dei Paesi Bassi per il controllo dei prodotti alimentari e dei prodotti di consumo (NVWA) di provvedere affinché le sigarette con filtro nei Paesi Bassi rispettino i livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio. Tali livelli sono fissati in una direttiva dell’Unione. Poiché la NVWA ha respinto tale domanda, la questione è stata sottoposta ai giudici dei Paesi Bassi. Nel 2020, il tribunale di Rotterdam ha sottoposto alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali relative a determinate disposizioni della direttiva. La Corte ha fornito sue risposte con una sentenza del 22 febbraio 2022.
A seguito di tale sentenza, il tribunale di Rotterdam ha dichiarato che le norme ISO cui rinvia il diritto dei Paesi Bassi non sono opponibili alla Fondazione e che il metodo di misurazione dei livelli di emissioni descritto in tali norme non è conforme alla direttiva. Tale metodo, sebbene il legislatore dell’Unione vi abbia fatto riferimento, non terrebbe infatti sufficientemente conto della circostanza che una parte del filtro della sigaretta viene ostruita dal fumatore quando questa viene utilizzata conformemente all’uso previsto. La suddetta sentenza del tribunale di Rotterdam è stata oggetto di un ricorso in appello, in occasione del quale sono state sottoposte alla Corte di giustizia nuove questioni pregiudiziali. Il giudice del rinvio si chiede in particolare se tale esito sia giustificato quando la persona che intenda far verificare se le sigarette immesse sul mercato rispettino le norme applicabili abbia avuto accesso alle norme ISO di cui trattasi.
Nella sua sentenza, la Corte di giustizia conferma che la Fondazione, il cui scopo sembra rientrare nell’ambito dell’obiettivo di tutela della salute umana perseguito dalla direttiva, deve avere la possibilità di verificare se le sigarette fabbricate e immesse sul mercato rispettino i livelli di emissioni fissati dalla direttiva, alla luce dei metodi di misurazione prescritti dalle norme ISO cui rinvia tale direttiva. Tale persona deve quindi, nel rispetto del principio dello Stato di diritto, beneficiare di un libero accesso alle summenzionate norme. Ciò significa che tale accesso deve essere generale, effettivo, gratuito e non discriminatorio.
La Corte rileva inoltre che, nei limiti in cui il legislatore dell’Unione stabilisce obblighi in relazione a norme internazionali e mira a tutelare interessi quali la salute umana, spetta all’Unione europea sostenere i costi connessi all’attuazione del libero accesso alla versione ufficiale ed autentica di tali norme. Ciò riguarda in particolare il caso in cui tali norme siano protette da diritti di proprietà intellettuale.
La Corte constata, a tale riguardo, che tutte le parti hanno avuto accesso al contenuto della versione ufficiale e autentica delle norme ISO cui fa riferimento la direttiva di cui trattasi nella presente causa. Ciò premesso, la Fondazione non può invocare metodi di misurazione diversi da quelli prescritti da tali norme ISO, anche se queste non sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
