SCUOLA: Pensioni quota 100, nella scuola tanto scetticismo

Il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato il “decretone” su reddito di cittadinanza e su quota 100: al di là degli entusiasmi espressi dal Governo, da parte del personale della scuola, l’interesse per accedere al pensionamento anticipato sarebbe debole.

 

Quota 100 riceve il via libera del CdM. Ma cosa prevede per i dipendenti della scuola il disegno di legge appena approvato dal governo? In attesa di prendere visione del testo definitivo, dalle slide ufficiali, pubblicate dall’esecutivo in carico, emerge che per i dipendenti della scuola si applicano le disposizioni previste dall’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che “per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data d’inizio dell’anno scolastico accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno”.

Questo significa, riassume Orizzonte Scuola, che per docenti, personale Ata e dirigenti scolastici “il pensionamento al 1° settembre 2019 è possibile: per il computo dei mesi necessari ai fini dell’accesso si tiene conto di settembre, ottobre, novembre dicembre, anche se non effettivamente prestati, qualora  in tal modo il pensionando  maturi i requisiti per  il pensionamento al 31 dicembre; la domanda di cessazione andrà presentata entro il 28 febbraio. Il Miur dovrebbe, comunque, fornire apposite indicazioni in merito”.

Rimane da comprendere per quale motivo l’interesse del personale scolastico per l’uscita anticipata sia così ridotto. Il motivo, secondo Anief, si riconduce senza dubbio al taglio dell’assegno di quiescenza, che porterebbe ad una pensione light.

Facendo valere meno anni di contributi e con il coefficiente di calcolo applicato più basso, dovuto ai ridotti anni di contribuzione, nei giorni scorsi l’Ufficio parlamentare di Bilancio ha calcolato la riduzione dell’importo mensile del pensionando «da circa il 5% in caso di anticipo solo di un anno, a valori oltre il 30% se l’anticipo è di oltre 4 anni».

 

Il Governo ha cercato di ridimensionare queste cifre: il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon, pochi giorni fa, ha detto che “chi andrà in pensione con quota 100 non subirà nessun taglio”, salvo poi specificare che “il non percepito per i minori anni contributivi è pari al 16% netto massimo, fino al 2% iniziale di un anno”.In ogni caso, stiamo parlando di riduzioni nell’ordine di centinaia di euro: considerando che le pensioni di chi lavora nella scuola sono già ridotte all’osso, è un “particolare” non di poco conto. Ma a pesare negativamente sull’adesione a quota 100c’è anche l’assegnazione ritardata di buona parte del Tfr, visto che solo 30 mila euro verrebbero corrisposti subito.

 

“Comprendiamo le perplessità del personale – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché ammesso anche che la penalizzazione non superi il 16%, si tratta comunque di tagli considerevoli: su un assegno mensile di 1.600 euro, si scenderebbe a meno di 1.350 euro. Significa che in un anno si perdono oltre 3 mila euro netti.

La verità è che stiamo parlando di una professione fortemente usurante, per via dello stress psico-fisico derivante dal diretto contatto con gli alunni: questo lavoro va collocato tra quelli usuranti, a tutti i livelli, non solo per chi opera nei nidi e nella scuola dell’infanzia. Se in Europa si lascia la professione a 63 anniun motivo ci sarà, oppure gli altri Paesi fanno un regalo alla categoria?”.

Anief ricorda che sul tema pensioni è sempre possibile chiedere una consulenza personalizzata a Cedan, contattando la sede più vicina. Per maggiori informazioni ci si può collegare al sito internet oppure scrivere una e-mail all’indirizzo info@cedan.it o contattare il numero 091 7098356.

Sempre per quanto riguarda il TFS è possibile aderire al ricorso predisposto da Radamanteal fine di recuperare la liquidazione sottratta tra il 2011 e il 2012 al momento del suo versamento, cioè il 2,69% dell’importo previsto nel biennio.