La Cassazione mette un freno ai rinnovi automatici “silenziosi” degli abbonamenti pay tv. Con l’ordinanza n. 12153 del 30 aprile 2026, la Corte ha stabilito che la clausola di rinnovo automatico inserita nei moduli standard predisposti dalle società è inefficace se il consumatore non l’ha approvata con una specifica sottoscrizione separata.
Il caso riguardava un contratto di abbonamento che prevedeva il rinnovo automatico salvo disdetta, ma con un meccanismo “opt-out”: il cliente non doveva approvare espressamente la clausola, bensì eventualmente eliminarla barrando una casella. Per la Cassazione questo sistema non basta, perché le clausole considerate vessatorie, come quelle di rinnovo tacito, richiedono una manifestazione di consenso chiara, distinta e consapevole ai sensi dell’art. 1341 del Codice civile.
La decisione è particolarmente importante per milioni di consumatori che spesso si ritrovano con abbonamenti rinnovati automaticamente senza aver realmente compreso di aver accettato quella condizione. Secondo la Corte, la semplice possibilità di leggere il contratto non è sufficiente: serve una specifica approvazione scritta della clausola sfavorevole.
La pronuncia potrebbe avere effetti anche oltre il settore pay tv, coinvolgendo piattaforme streaming, palestre, servizi digitali e tutti quei contratti standardizzati che prevedono rinnovi automatici.
Per i consumatori si tratta di una tutela importante contro pratiche contrattuali spesso poco trasparenti.
Smeralda Cappetti
legale, consulente Aduc
