La Corte di giustizia dell’Unione europea rafforza la tutela dei consumatori nel settore alimentare. Con la sentenza del 30 aprile 2026 nella causa C-301/25, relativa a Lidl Italia, i giudici europei hanno chiarito che anche informazioni non false ma incomplete o presentate in modo fuorviante, possono costituire pratica commerciale sleale e quindi essere sanzionate.
Il caso riguardava alcune confezioni di pasta sulle quali veniva fortemente valorizzata l’italianità del prodotto e la molitura del grano in Italia, senza però evidenziare con la stessa chiarezza che il grano utilizzato proveniva in parte da Paesi Ue ed extra Ue.
Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), questa comunicazione poteva indurre il consumatore a credere che anche la materia prima fosse interamente italiana.
La Corte Ue ha confermato che, in materia alimentare, non conta soltanto l’assenza di informazioni false, ma anche la completezza e la chiarezza delle indicazioni fornite ai consumatori. Un messaggio pubblicitario o un’etichetta possono infatti risultare ingannevoli anche quando omettono elementi essenziali sulla provenienza o sulle caratteristiche del prodotto.
La decisione chiarisce inoltre che le norme europee sulle pratiche commerciali sleali e quelle specifiche sull’informazione alimentare sono complementari e possono essere applicate insieme. L’obiettivo comune è garantire ai consumatori scelte realmente consapevoli e impedire che strategie di marketing inducano in errore sull’origine o sulla qualità degli alimenti acquistati.
Per i consumatori si tratta di una pronuncia importante, perché rafforza il diritto a ricevere informazioni trasparenti, corrette e facilmente comprensibili, soprattutto su aspetti sempre più rilevanti come l’origine delle materie prime e la reale provenienza dei prodotti alimentari.
Smeralda Cappetti
legale, consulente Aduc
