Commette due reati differente il genitore che sparisce dalla vita dei figli

Sono sempre più frequenti i casi di genitori che a seguito della separazione si rendono inadempienti rispetto al versamento del contributo unificato disposto dal Tribunale e che, altresì, spariscono dalla vita dei propri figli o comunque hanno con loro un rapporto discontinuo e disfunzionale.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13509 del 14 Aprile 2026 affronta questa situazione tanto delicata quanto comune e chiarisce che in questi ipotesi pur realizzandosi il reato previsto dall’art. 570 cp, le condotte da punire sono due e non possono essere assorbite tra loro.

La vicenda in esame parte ricorso proposto da un padre innanzi alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo condannava sia per aver omesso di versare a favore delle proprie figlie minori il contributo al mantenimento sia per essere sparito dalla loro vita.

IL Padre impugnava il provvedimento sostenendo che la condotta omissiva di natura economica era il nucleo di entrambe le imputazioni e che, quindi, vi sarebbe stata una duplicazione della sanzione.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e chiarisce che il I ed il II comma dell’art. 570 cp hanno una portata diversa.

Con il II comma, infatti, si sanziona la violazione dell’assistenza materiale (contributo economico) obbligatoria nei confronti dei minori mentre, col I comma, si sanziona la violazione dell’obbligo morale di assistenza e cura.

In buona sostanza la Corte ha dichiarato che “all’incontestato inadempimento dell’obbligo economico si è, dunque, aggiunto un protratto disinteresse affettivo e relazionale, integrante la violazione sanzionata dal primo comma dell’art. 570 cp, sicché è corretta la configurabilità del concorso di reati ravvisato dai giudici di merito ed in linea con i principi affermati da questa Corte”.

Ebbene costituisce reato non solo non dare sostegno economico, ma anche morale!

Sara Astorino
legale, consulente Aduc