Concorrenza: l’accordo di non assunzione (no-poach) di giocatori concluso dai club di calcio portoghesi durante la pandemia di Covid-19 potrebbe essere compatibile con il diritto dell’Unione

Nel marzo 2020 le autorità portoghesi hanno annunciato l’adozione di misure volte a contenere il rischio di diffusione del Covid-19. La Lega portoghese di calcio professionistico (LPFP) ha successivamente disposto la sospensione di tutte le competizioni sportive. Nell’aprile 2020, la LPFP e i club partecipanti ai campionati nazionali di Prima e Seconda Divisione hanno annunciato pubblicamente che i club si impegnavano a non assumere i loro rispettivi giocatori che avessero receduto unilateralmente dal loro contratto a causa della pandemia.

Nell’aprile 2022, l’Autorità garante della concorrenza portoghese ha qualificato tali accordi come aventi a oggetto la restrizione della concorrenza sul mercato dell’assunzione dei giocatori idonei a partecipare a tali due campionati. Il Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza del Portogallo è stato investito di un ricorso diretto contro tale decisione dalla LPFP e da un insieme di club di calcio professionistico partecipanti a detti campionati.

Nutrendo dubbi sulla qualificazione dell’accordo in questione come diretto alla restrizione della concorrenza per oggetto nonché sulla possibilità di concludere che esso sia compatibile con il diritto della concorrenza dell’Unione, il tribunale portoghese ha deciso di adire la Corte di giustizia.

La Corte sottolinea in primo luogo che spetta al tribunale portoghese determinare, sulla base delle precisazioni della Corte, se l’accordo in questione presenti o meno un grado di dannosità sufficiente per poter ritenere che esso abbia per oggetto di restringere la concorrenza.

Per stabilire se un accordo abbia un oggetto anticoncorrenziale, è necessario esaminare, in primo luogo, i termini dell’accordo, in secondo luogo, il contesto economico e giuridico in cui si colloca e, in terzo luogo, gli obiettivi che cerca di raggiungere. Nel caso di specie la Corte rileva che, con l’accordo in questione, i club di calcio professionistico interessati hanno coordinato il loro comportamento sul «mercato» dell’assunzione di giocatori già formati o in corso di formazione.

Tale accordo, che corrisponde a un accordo di non assunzione, costituisce una restrizione manifesta di un parametro di concorrenza che svolge un ruolo essenziale nel settore dello sport professionistico di alto livello. Inoltre, l’accordo in questione può avere un’incidenza indiretta e potenziale sui «prezzi di acquisto» dei giocatori, risorse umane dei club. Tuttavia, la Corte ricorda che l’accordo in questione è stato concluso nel contesto particolare della pandemia di Covid-19, che ha avuto un impatto essenziale sul funzionamento del settore del calcio professionistico, in cui il gioco della concorrenza presenta numerose specificità. Sebbene il verificarsi della pandemia non sia, di per sé, tale da giustificare un’eccezione al divieto di comportamenti anticoncorrenziali, nemmeno nel settore dello sport, il tribunale portoghese dovrà tenere conto di tali circostanze al fine di determinare se l’accordo in questione abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza.

La Corte aggiunge che, contemporaneamente a uno scopo oggettivamente anticoncorrenziale in materia di assunzioni, l’accordo in questione perseguiva anche uno scopo oggettivamente favorevole alla concorrenza:  quello di garantire la stabilità degli organici dei giocatori partecipanti ai campionati nazionali di Prima e di Seconda Divisione, in caso di ripresa della stagione sportiva. In secondo luogo, la Corte esamina la potenziale giustificazione dell’accordo in questione. Essa ritiene che l’obiettivo consistente nell’assicurare l’integrità delle competizioni sportive costituisca un obiettivo legittimo di interesse generale che riveste un’importanza particolare nel caso del calcio e che può giustificare, in linea di principio, le norme poste in essere dall’accordo di cui trattasi. Tuttavia, essa ritiene che spetti al tribunale portoghese procedere all’esame approfondito dell’adeguatezza, della necessità e della proporzionalità in senso stretto di tale accordo.