All’epoca dell’occupazione dei Paesi Bassi da parte della Germania nazista durante la Seconda Guerra mondiale, Anna Frank era un’adolescente ebrea tedesca che viveva ad Amsterdam (Paesi Bassi) con la sua famiglia. Tra il 1942 e il 1944 ha raccontato nel proprio diario la sua vita quotidiana in clandestinità ed esso costituisce una testimonianza dell’Olocausto. Suo padre, Otto Frank, unico superstite della famiglia, ha pubblicato gli scritti di sua figlia nel 1947. Ha poi istituito, nel 1963, il Fondo Anna Frank, un’organizzazione destinata a portare avanti il patrimonio sociale, educativo e culturale dell’autrice.
Dopo la morte di Otto Frank, il Fondo Anna Frank è titolare dei diritti d’autore sulle opere di Anna Frank. Nei Paesi Bassi alcune parti di tali opere restano protette fino al 2037. Per contro, in numerosi altri paesi, tra cui il Belgio, i diritti d’autore sono già scaduti e dette opere sono divenute di dominio pubblico.
Costituita nel 1957, l’Anne Frank Stichting (Fondazione Anna Frank) ha ad oggetto, in particolare, la conservazione della casa di Anna Frank ad Amsterdam, nonché la diffusione degli ideali lasciati in eredità al mondo nel Diario di Anna Frank. Nel settembre 2021, su iniziativa di tale fondazione e di altri enti 1 , un’edizione scientifica dei manoscritti di Anna Frank è stata messa online gratuitamente, in lingua neerlandese. L’accesso a tale sito è stato tuttavia limitato da un sistema di blocchi geografici che ne impedisce la consultazione a partire dagli Stati in cui i manoscritti sono protetti dal diritto d’autore. Nel 2021 il Fondo Anna Frank ha chiesto in giudizio la cessazione di tale diffusione.
La Corte suprema dei Paesi Bassi, investita in ultimo grado di tale controversia, ha sottoposto alcune questioni alla Corte di giustizia. Il giudice nazionale chiede se il diritto dell’Unione 2 qualifichi una simile messa a disposizione online come «comunicazione al pubblico» qualora gli utenti di Internet dei Paesi Bassi possano eludere i blocchi geografici mediante un Virtual Private Network (VPN) o un servizio analogo.
Nella sua odierna sentenza, la Corte dichiara che un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni Stati membri può essere pubblicata a titolo gratuito su un sito Internet anche se rimane protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro. Ciò, tuttavia, a condizione che il sito contenga una misura di blocco geografico finalizzata a bloccare l’accesso a tale sito per gli utenti di Internet che lo consultano da quest’ultimo Stato membro. Tale misura, se è all’avanguardia della tecnologica, può essere considerata efficace anche se può essere elusa da un VPN o da un servizio analogo.
La Corte ricorda che la nozione di «comunicazione al pubblico» associa due elementi cumulativi, vale a dire un atto di comunicazione di un’opera, nonché la comunicazione di tale opera a un pubblico.
Orbene, quando un’opera è protetta dal diritto d’autore solo in alcuni Stati membri mentre è divenuta di dominio pubblico in altri Stati membri, chiunque sia a conoscenza di tale situazione e pubblichi l’opera gratuitamente per la prima volta su un sito Internet deve provvedere a rendere tale opera accessibile solo agli utenti di Internet che possono consultare tale sito a partire dagli Stati membri in cui l’opera è divenuta di dominio pubblico. In caso contrario, egli violerebbe il diritto del titolare di autorizzare o di vietare qualsiasi comunicazione al pubblico.
Una tale persona deve quindi adottare misure tecnologiche efficaci per limitare l’accesso al sito Internet. La Corte giudica che un blocco geografico all’avanguardia della tecnologia costituisce una simile misura tecnologica efficace in quanto, anche se si può aggirare ricorrendo a un VPN, non ostacola l’accesso libero e gratuito all’opera negli Stati membri in cui essa è divenuta di dominio pubblico, tutelando al contempo gli interessi del titolare negli Stati membri in cui l’opera è ancora protetta.
La Corte chiarisce inoltre che, in caso di comunicazione al pubblico di un’opera dovuta al fatto che il blocco geografico del sito non costituisce una misura tecnologica efficace, la responsabilità della comunicazione ricade sulla persona che ha messo online l’opera e non sul fornitore del VPN utilizzato per eludere tale blocco.
