La vendita online di sentenze penali non deroga al regolamento privacy – sentenza della Corte nella causa Legal Newsdesk Sweden

Una società svedese gestisce, a pagamento, una banca dati che consente di ricercare persone che sono state imputate in procedimenti penali e di consultare le sentenze di condanna che le riguardano. Una persona, condannata nel 2011, ha chiesto la cancellazione dei propri dati personali da tale banca dati. La cancellazione è tuttavia avvenuta solo in un momento successivo, sulla base della politica interna di conservazione dei dati di detta società. La persona in questione ha quindi presentato, dinanzi ai giudici svedesi, una domanda di risarcimento danni ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) 1 .

A sua difesa, la società ha invocato la tutela costituzionale di cui gode tale banca dati in virtù della libertà di espressione. Ai sensi del diritto svedese, tale tutela esclude l’applicazione del RGPD e lascia all’interessato, per far valere i propri diritti, soltanto la possibilità di proporre un’azione per diffamazione, in sede penale o civile. Nutrendo dubbi sulla compatibilità di tale normativa con il RGPD, il giudice svedese ha interpellato la Corte di giustizia.

Nella sua sentenza, la Corte rileva che il RGPD stabilisce che il diritto degli Stati membri concilia la protezione  dei dati personali con la libertà di espressione e di informazione, e ciò anche a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria 2 . Gli Stati membri possono prevedere esenzioni e deroghe a talune disposizioni del RGPD, qualora ciò sia necessario per consentire tale conciliazione.

Tuttavia, gli Stati membri non possono escludere l’applicazione del RGPD per trattamenti di dati che  perseguano scopi diversi da quelli sopra indicati.

Essi non possono neppure privare l’interessato dei mezzi di ricorso garantiti dal RGPD, lasciandogli soltanto la possibilità di proporre un’azione penale o civile per diffamazione. Infatti, tale persona deve poter esercitare, per  quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali, i mezzi di ricorso che tale regolamento le  conferisce direttamente 3 .

Secondo la Corte, i dati personali sono trattati a «scopi giornalistici» qualora tale trattamento abbia l’obiettivo di informare il pubblico o di condividere opinioni o idee, il contenuto sia preparato secondo regole deontologiche o etiche e sia oggetto di un lavoro di redazione o di adattamento, o, quanto meno, si inserisca in una linea editoriale. I fatti presentati devono essere stati verificati. La pubblicazione online, a pagamento, delle condanne penali non  sembra, fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale, soddisfare tali condizioni e, pertanto, poter essere  considerata diretta a perseguire tale scopo giornalistico.