DPCM: cosa realmente prevede? Osservazioni e riflessioni

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E’ stato pubblicato ed emesso il nuovo ed ennesimo DPCM finalizzato a contrastare, almeno sulla carta, la diffusione del contagio connesso al Covid 19.
Contestualmente all’emanazione del nuovo decreto sono state pubblicate molteplici notizie, alcune veritiere altre meno, che hanno scatenato l’ironia sui social media soprattutto in relazione alla presunta segnalazione di feste private.
Niente di più sbagliato: non esiste il divieto di feste private poiché le stesse sono semplicemente “fortemente sconsigliate”.
Il DPCM, tuttavia, ha introdotto molteplici novità ed alcune di esse, che avrebbero meritato maggiore attenzione, sono passate in sordina.
Prima di segnalare quelli che, almeno per chi scrive, sono i passaggi salienti del DPCM bisogna rilevare che lo stesso è stato scritto, soprattutto in alcuni punti, malissimo.
Il cambio di idea su alcune restrizioni è oltremodo chiaro e purtroppo questa confusione non potrà che dare adito a dubbi interpretativi e a contestazioni.
Una delle poche certezze legate a questo DPCM è che lo stesso ha durata sino al 13 Novembre 2020; in quella data dovrà essere sostituito.
Si apre, quindi, la stagione dei decreti, che potrebbe portare alla fine del mese di Novembre all’emanazione di un DPCM contenente regole ancora più stringenti.
Ulteriore certezza è che alcuni settori, quali la scuola ed il trasporto pubblico, sono stati trattati con superficialità, con l’inevitabile conseguenza che si hanno regole severe in alcuni ambiti mentre in altri si va allo sbaraglio.
Ciò comporta che anche regole giuste e corrette vengano considerate delle barzellette.
Il decreto risulta essere decisamente lungo rispetto ai precedenti, si compone di dodici (12) articoli.
Pertanto faremo una disamina solo di alcuni articoli e solo dei commi contenenti le previsioni di maggiore rilievo.

L’articolo più rilevante, poiché ricco di statuizioni, è l’articolo 1 denominato: misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

Al I comma si prevede che su tutto il territorio nazionale è obbligatorio indossare sempre la mascherina.
Piccola precisazione: l’obbligo di indossare la mascherina è sempre stato in vigore anche nei luoghi aperti ma solo quando non era possibile mantenere la distanza di sicurezza.
Successivamente, indipendentemente dalla distanza che poteva essere mantenuta, dalle 18 alle 06 la mascherina andava sempre indossata.
Inutile dire che queste regole non sono state rispettate.
Dal 13.10 la mascherina DEVE sempre essere indossata ANCHE nei luoghi aperti.
Sono previste delle eccezioni: la mascherina può essere tolta solo e soltanto se i luoghi e le circostanze garantiscono in modo continuativo la condizione di isolamento.
Facciamo attenzione: non viene chiarito cosa si intenda con questa espressione e rimane la discrezionalità degli accertatori circa l’opportunità di elevare o meno la multa.
L’invito è quello alla prudenza poiché una multa pari ad € 400,00 potrebbe sempre arrivare!
Rimangono ferme le esenzioni precedentemente stabilite: ovvero soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai sei anni e persone affette da gravi disabilità che rendono incompatibili con le stesse l’utilizzo della mascherina.
Sin da subito viene introdotta una novità spiacevole ma praticamente passata inosservata: non si parla più di congiunti ma di conviventi.
La differenza è enorme.
Un congiunto è un parente, quindi poco importa se ci si vive o meno, e finora potevamo tranquillamente rimanere con gli stessi anche senza mascherina.
Adesso si parla di conviventi.
Di fatto possiamo rimanere senza mascherina vicino alle persone, penso agli studenti, con cui dividiamo casa ma non possiamo con sorelle, fratelli o genitori a meno che non si viva insieme.
Addirittura la norma consiglia fortemente di tenere la mascherina anche in casa, o nelle abitazioni private, quando si è alla presenza di persone non conviventi.
Questo cosa comporta?
Lo scopriremo solo tra un po' di tempo perché unendo questa previsione, con il divieto di feste in luoghi pubblici e privati, l’obbligo di mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale e con il consiglio di non essere più di sei in casa, il rischio che venga contestato l’assembramento è dietro l’angolo.

Al 4 comma viene introdotta una bella novità ovvero che le mascherine non debbono essere necessariamente chirurgiche. Viene, infatti, previsto che possano essere utilizzate le mascherine di comunità.
Cosa sono?
Si tratta di quelle mascherine monouso oppure anche auto-prodotte che devono essere multistrato, altrimenti non proteggono, e che garantiscono comfort e respirabilità.

Al 6 comma si prevede che tutti abbiamo l’obbligo di rimanere a casa se hanno la febbre, lett. A, il limite è 37.5, e che dobbiamo contattare il nostro medico curante. 
Si può ancora frequentare parchi, ville e giardini pubblici, lett. B,  ma solo se si mantiene la distanza di sicurezza e si evitano assembramenti.
Ricordiamo la regola dei conviventi perché la multa potrebbe scattare anche se siamo al parco con i nostri figli o cuccioli e ci mettiamo a chiacchierare, senza mantenere la distanza, con nostra madre o altri familiari.
E’ previsto, alla lett. E, che ci possa essere la presenza del pubblico per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ma non oltre 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e 200 per le manifestazioni al chiuso. Si deve sempre mantenere la distanza di sicurezza, sia frontalmente che lateralmente, e va indossata la mascherina.
Consentito di andare in palestra, lett. F, ma con la turnazione, vietati gli assembramenti e il mancato rispetto della distanza di sicurezza.
Nonostante alcuni pareri contrari sono consentiti anche gli sport di contatto, lett. G, ma per assurdo rimangono chiuse le sale da ballo e le discoteche, lett. N.
Le manifestazioni sono consentite, lett. I, ma in maniera statica e col rispetto delle distanze di sicurezza e delle misure di contenimento.
La lettera N costituisce il pomo della discordia ed è quella che è stata interpretata malissimo ed ha originato tutti i meme sulle segnalazioni.
Che prevede?
“ restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo o discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso o all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentire con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei”
Leggendo questo passaggio si nota sia il repentino cambio di rotta circa le restrizioni all’interno delle case dei singoli cittadini, sia l’assoluta confusione generata da una norma che avrebbe dovuto essere riscritta.
Dapprima si legge che sono vietate feste in luoghi chiusi ove, in assenza di specifiche ad esempio la dicitura locali commerciali, associazioni e club, rientrano anche le abitazioni private e successivamente si legge in casa, ovvero abitazioni private, vi sconsigliamo di fare feste e di invitare più di sei persone non conviventi.
La multa è dietro l’angolo!
Chi sono i conviventi?
Teoricamente coloro i quali hanno la medesima residenza.
Quindi chiunque viva insieme ma non abbia la medesima residenza non può essere definito convivente.
Ipotizziamo che il Legislatore abbia pensato, ma avrebbe dovuto spiegarlo, che conviventi sono tutti coloro che vivono insieme, tra questi comunque potrebbero non rientrare i familiari, anche quelli più stretti.
La mascherina, quindi, va sempre indossata e va rispettata la distanza di sicurezza, in virtù delle previsioni precedentemente indicate.
Per assurdo se una persona vive in una casa piccola ed invita i suoi familiari, senza superare il limite di sei persone, in caso di segnalazione, potrebbe essere multato poiché non indossare la mascherina e non rispettare le distanze comporta la creazione di un assembramento e, quindi, la legittimità di una multa!
Alla fine il cambio di rotta è servito solo a creare un limite maggiore.
Partendo dal presupposto di fatto che rispettare le regole avrebbe evitato l’emanazione di un nuovo DPCM, adesso, per evitare multe e restrizioni ulteriori, occorre evitare feste ed eccessivo affollamento nelle case.

 Lett. S  prevede la sospensione dei viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

Lett. Z  per il momento, ma la discrezionalità è lasciata a Regione e Province, possono proseguire le attività dei centri benessere, dei centri termali, dei centri culturali e dei centri sociali.

Rimangono ulteriori quesiti che sono passati inosservati ma che sono stati comunque disciplinati.

Cosa succede se dobbiamo andare al Pronto Soccorso (PS) oppure dobbiamo accompagnare qualcuno?

Cosa succede se abbiamo un genitore o un caro accolto in una RSA?

La risposta viene data dalla lett. aa) e dalla lett. bb)  che prevedono il divieto per gli accompagnatori dei pazienti di rimanere nelle sale di attesa dei PS e della DEA mentre alle RSA si potrà accedere solo nei casi che saranno discrezionalmente indicati dalle singole strutture.

Cosa succede ai pub e ai ristoranti?
Questa norma è molto importante.
La risposta è data dalla lett. ee) che prevede che le attività di ristorazione, di cui vengono esplicitamente fatti rientrare anche i pub ed i bar, possono essere esercitate sino alle 24 con consumo al tavolo e sino alle 21 in assenza di consumo al tavolo.
Rimane garantita la consegna a domicilio e l’asporto.
E’ vietata la consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e anche prima delle 21 è consentita solo se si evita l’assembramento e si mantiene la distanza di sicurezza.

Cosa succede ai lavoratori anche se non dipendenti?

Le attività dovrebbero essere svolte in smart working, devono essere incentivate le ferie ed i congedi retribuiti.
Devono essere previsti protocolli più severi anti-contagio e devono essere incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi.

I successivi articoli del DPCM non assumono particolare rilevanza poiché si limitano a ribadire le normative precedentemente emanate, tanto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, quanto relativamente ai viaggi e agli spostamenti.

Piccola nota va dedicata all’art. 11, denominato esecuzione e monitoraggio, il quale prevede che sia il Prefetto ad assicurare il rispetto delle misure tutte contenute nel decreto.
Il rispetto potrà essere assicurato avvalendosi delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e Carabinieri.

Appare evidente che chiunque possa intervenire per assicurare il rispetto delle norme.

A parere di chi scrive il rischio che ci possa essere un DPCM più stringente è palese, perché basta sostituire le parole fortemente sconsigliato con divieto, basta eliminare i limiti orari delle 24 e delle 21 per arrivare nuovamente alla chiusura di talune attività.

Ritengo che combinando alcune delle previsioni di questo DPCM sia molto facile elevare multe sia rendere impossibile una univoca interpretazione delle stesse.

Penso che la genericità delle norme, la discrezionalità concessa e il coordinamento di vari divieti consentano di bypassare l’intento del Legislatore di non entrare in casa dei singoli cittadini.

Non entrerà il Legislatore ma di sicuro basta una telefonata per segnalare o denunciare un assembramento per far entrare, intervenire, le forze dell’Ordine.

Qui il nuovo DPCM: https://www.aduc.it/articolo/coronavirus+nuove+misure+fronteggiare+emergenza_31855.php

Sara Astorino, legale, consulente Aduc