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La riforma della disciplina dell’ergastolo ostativo in discussione in queste ore nell’ambito del cosiddetto β€œDecreto Rave” pone il legislatore di fronte a problemi di grande rilevanza e complessitΓ : la necessitΓ  di garantire la sicurezza collettiva, il contrasto a forme gravissime di manifestazioni criminali, il risarcimento ai familiari delle vittime, il rispetto dei diritti fondamentali che lo Stato Γ¨ tenuto a garantire a tutti, anche ai condannati alla pena perpetua. Tra questi diritti fondamentali vi Γ¨ quello ad un riesame del giudice a sperare in un possibile – e secondo il nostro sistema normativo mai scontato – ritorno in societΓ .

La richiesta di riformare quanto previsto dall’art. 4-bis dell’Ordinamento penitenziario – che si occupa dell’eventuale accesso a misure esterne – Γ¨ stata sollecita nel 2019 da due sentenze: una della Corte europea dei diritti dell’uomo e una dalla Corte costituzionale. Quest’ultima ha chiesto al Parlamento italiano di legiferare in merito, specificando che Γ¨ incompatibile con i principi costituzionali la mancata concessione di premi per i detenuti ostativi – circa 1.200 persone – che non rendano dichiarazioni agli inquirenti. Si puΓ² presumere che chi non collabori con la giustizia resti legato al mondo criminale di appartenenza, nonostante lunghe carcerazioni. Ma non si puΓ² impedirgli di dimostrare il contrario davanti a un giudice.

È fondamentale che la riforma del cosiddetto β€œergastolo ostativo” si fondi sui principi dello Stato di diritto, che tenga conto delle indicazioni delle Corti – europea e costituzionale italiana – che miri a trovare un ragionevole equilibrio tra le diverse esigenze esposte in precedenza.