Bocciatura Ddl Zan. Che fare per non dimenticarlo… e prepararci al prossimo voto

Dopo la bocciatura al Senato del ddl Zan sulla transomofobia, occorre fare alcune osservazioni sul metodo… che ad oggi è risultato perdente.

La bocciatura nasce dal rifiuto di negoziare, quando sembrava possibile, sul merito. Leccate o meno le presunte ferite, visto che il problema della transomofobia permane e sembra che le leggi in vigore non siano sufficienti ad affrontarlo, occorre procedere. I tempi, però, non sembrano brevi.

La bocciatura è stata merito dell’art.96 del regolamento (1): lo stesso testo non si può più presentare, ma un testo sullo stesso argomento dopo che sono passati sei mesi dalla bocciatura… e poi tutta la procedura, punto e a capo. Immaginiamo le difficoltà e i vari stop che frapporranno i contrari per principio ad interventi legislativi in merito. Poi, chissà cosa succederà al quadro politico e sociale, alle epidemie covid e post-covid, alle cosiddette urgenze e priorità e, non ultima la scadenza della elezione del presidente della Repubblica (2022) (2). Insomma si entra nell’agorà politica da brivido che sempre più caratterizza la nostra società e la nostra cultura.

Sarà bene che i manuensi dei legislatori disponibili si mettano all’opera per un testo base che poi dovrà affrontare le necessarie trattative nell’agorà politica da subito e quando si dovrà trattare in termini ultimativi. Occorre quindi una mobilitazione civica, fatta anche di petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, pronunce di assemblee degli eletti ad ogni livello, sì da tener viva l’esigenza, farla conoscere il più possibile. Quando si arriverà ad un voto parlamentare (che sembra difficile in questa legislatura – 3), auspicando che i nuovi parlamentari siano più sensibili degli attuali -4), dovremmo avere un terreno più sensibile e disponibile.

Una sola raccomandazione, a noi e a tutti: facciamo tesoro del metodo sbagliato che ha portato alla bocciatura attuale.

ADUC – Associazione Diritti Utenti e Consumatori 

 

1 – «Prima che abbia inizio l’esame degli articoli di un disegno di legge, un senatore per ciascun gruppo può avanzare la proposta che non si passi a tale esame»

2 – se a qualcuno viene in mente un referendum, è bene che se lo levi dalla testa: non si può depositare richiesta nell’anno anteriore alla scadenza elettorale politica (2023 nel nostro caso), e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali (art.31 legge 352/1970). Quindi, volendo, si parla del 2024 per la raccolta delle firme e 2025 per l’eventuale consultazione elettorale.

3 – gradiremmo essere smentiti da proposte in grado di superare gli ostacoli istituzionali che abbiamo individuato e da valanghe di consensi che facciano pressione sui legislatori attuali.

4 – chi pensa di proporsi per il nuovo Parlamento, cominci da subito a farci più di un pensierino in materia per la propria campagna elettorale