Nel 2023 l’Ungheria ha adottato un decreto governativo che prevede che, quando un giudice infligge una pena detentiva definitiva per preparazione o commissione di un atto qualificabile come tratta di esseri umani e ordina l’espulsione del condannato nella stessa decisione, la pena è automaticamente convertita in «detenzione speciale di reintegrazione». Quest’ultima implica soltanto, per il condannato, l’obbligo di lasciare il territorio ungherese entro 72 ore dalla sua liberazione per recarsi nel paese della sua precedente residenza abituale o in quello di cui possiede la cittadinanza, con divieto di ritornare nel territorio ungherese per tutta la durata della detenzione speciale di reintegrazione. Il decreto è stato abrogato il 19 agosto 2025 e 2 525 persone hanno beneficiato, in base ad esso, del regime di detenzione speciale di reintegrazione.
Secondo la Commissione, tale decreto comporta un rischio sistemico di impunità totale per il reato consistente nell’agevolare l’immigrazione clandestina e compromette l’elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché l’efficacia della politica comune dell’Unione in materia di immigrazione e controllo delle frontiere. Ritenendo che, adottando tale decreto, l’Ungheria sia venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza del diritto dell’Unione 1 di imporre sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate, la Commissione europea ha proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia.
Nella sua sentenza, la Corte accoglie il ricorso della Commissione e constata che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione. Essa constata che una sanzione come la detenzione speciale di reintegrazione non presenta il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo richiesto.
In primo luogo, la Corte rileva che tale sanzione — inflitta inizialmente in quanto pena detentiva — non è eseguita come tale: essa è trasformata in obbligo di lasciare il territorio ungherese con divieto di ritornarvi per la durata della pena stabilita. Di conseguenza, non può essere qualificata come «effettiva». In secondo luogo, le persone coinvolte nella tratta di esseri umani potevano essere certe che, qualora fossero state arrestate e giudicate in Ungheria, sarebbero state, nel peggiore dei casi, espulse dal territorio ungherese con divieto di ritornarvi per un certo lasso di tempo. La sanzione non può quindi nemmeno essere considerata dissuasiva.
In terzo luogo, tale sanzione non può nemmeno essere definita «proporzionata». Infatti, la trasformazione della pena detentiva in detenzione di reintegrazione speciale e la remissione in libertà dell’interessato presentano carattere automatico, senza valutazione individuale delle circostanze del reato o della personalità del suo autore. Il solo fatto che la durata del divieto di ritorno nel territorio ungherese corrisponda alla durata della detenzione inflitta, che dovrebbe riflettere la gravità del reato commesso, non è sufficiente a soddisfare il requisito di una sanzione proporzionata.
Infine, la Corte constata che l’Ungheria è parimenti venuta meno ai suoi obblighi, in quanto il decreto si applica a reati che, secondo il diritto dell’Unione 2 , devono essere oggetto di pena detentiva (la cui durata massima non può essere inferiore a otto anni). Si tratta dell’aiuto intenzionalmente fornito a persone che non siano cittadini di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro, qualora tali reati siano stati commessi a scopo di lucro, nell’ambito delle attività di un’organizzazione criminale o mettendo in pericolo la vita delle persone oggetto del reato.
