W l’Italia: Senza linea per 7 mesi. 4000 euro di danni

“Incastrato” tra un operatore e l’altro nel tentativo di migrare la linea telefonica e internet, dopo oltre 200 giorni di attesa e di solleciti inascoltati, un cittadino della provincia di Grosseto si era trovato costretto a rinunciare al proprio numero telefonico e ad avviare un nuovo contratto con un terzo fornitore.

 

Tutto è accaduto nel 2012 ma, dopo numerosi tentativi di risolvere in via stragiudiziale andati a monte, lo sventurato consumatore ha dovuto attendere il dicembre 2018 per avere tra le mani la sentenza che gli riconosce ben 4 mila euro di danni, oltre le spese. Una sentenza esemplare.

 

LA MIGRAZIONE FALLITA – Nell’aprile del 2012 un cittadino della provincia di Grosseto, aderendo a una proposta allettante, aveva sottoscritto un contratto con una compagnia di telecomunicazioni per la migrazione della linea telefonica domestica e della connessione internet Adsl. Ben presto, però, l’utente si era trovato a fare i conti con una procedura farraginosa, aggravata dall’indolenza dei due operatori: la migrazione continuava a non andare a buon fine e il grossetano era rimasto senza telefono e senza internet.

 

I TENTATIVI DI CONCILIAZIONE – Nonostante l’invio di reclami tramite la Confconsumatori di Grosseto l’utente continuava ad essere vittima dello reciproco rimpallo di responsabilità tra le due società, inoltre il vecchio operatore continuava a pretendere il pagamento di bollette successive al mese di aprile, pur avendo attestato di aver acconsentito alla migrazione regolarmente. A distanza di ben 210 giorni dall’avvio della procedura di migrazione il cittadino, rimasto senza numero fisso e senza internet, si era trovato costretto a rinunciare al proprio numero telefonico storico, sottoscrivendo un contratto di nuova fornitura con un terzo operatore. Nel frattempo, tramite l’associazione, l’utente aveva avviato anche il tentativo di conciliazione presso il Co.Re.Com., fallito per il mancato accordo con le due compagnie. A quel punto non restava che la causa.

 

LA CAUSA – Assistito dai legali di Confconsumatori Grosseto, l’utente si era deciso a proporre una causa. Purtroppo i tempi della giustizia non sono stati brevi visto che la causa, avviata nel 2013, è stata decisa solo prima di natale con la sentenza del Giudice di Pace Valeria Bellisario. Ciò è stato causato dalla lunga istruttoria conseguente e dalla condotta delle due compagnie telefoniche, che sono arrivate a negare l’evidenza.

 

LA SENTENZA ESEMPLARE – A conti fatti, è valsa la pena di attendere i tempi della giustizia per il consumatore che si è visto finalmente riconoscere i danni patrimoniali e non patrimoniali chiesti in atto di citazione per la soppressione della sua utenza telefonica per oltre 7 mesi e la perdita del numero di telefono. Il Giudice ha ritenuto equa la richiesta di risarcimento per 4 mila di danni, oltre ad euro 400 per compensare la perdita di tempo, i fax, le telefonate e i reclami inviati costantemente in 7 mesi di calvario. In aggiunta il Giudice ha riconosciuto il diritto al rimborso dei costi vivi della nuova utenza telefonica chiesta ad altro gestore e ha stabilito che il vecchio gestore telefonico non poteva emettere fatture dopo aver cessato l’erogazione della linea, annullando di fatto le due fatture pendenti. Infine, il giudice ha condannato tutte e due le compagnie telefoniche in solido tra loro al pagamento delle spese processuali.

 

IL COMMENTO – “Un conto complessivo particolarmente salato, di quasi 8 mila euro a carico dei gestori – commenta Confconsumatori Grosseto – Si tratta di una sentenza esemplare che confidiamo possa disincentivare comportamenti omissivi e sconsiderati da parte dei gestori telefonici che non possono “accalappiare” i clienti con offerte succulente per poi lasciarli a loro stessi in caso di guai. Altra doverosa conclusione che si trova nella vicenda è l’insufficiente efficace delle procedura deflattive delle controversie telefoniche perché in tale sedi, anche davanti ai Co.re.com., non si parla mai di risarcimento danni veri e propri per gli utenti che, al contrario, hanno pieno diritto“.