Recupero crediti: online la versione aggiornata del vademecum del Garante. Stop a prassi invasive come sms o telefonate preregistrate

Online la nuova edizione del vademecum “Privacy e recupero crediti”, una guida pratica per orientare imprese specializzate nel recupero crediti, banche, finanziarie, società telefoniche o energetiche verso il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, prevenendo trattamenti illeciti o lesivi della dignità della persona. Il documento del Garante privacy ribadisce – in linea con quanto stabilito dal GDPR – l’esigenza di un bilanciamento tra il legittimo interesse del creditore a recuperare le somme che gli sono dovute e la tutela della riservatezza del debitore.

Ma vediamo più nel dettaglio i principali chiarimenti contenuti nel vademecum.

La base giuridica e i limiti di competenza del Garante
Il trattamento dei dati personali per finalità di recupero crediti è legittimo anche senza il consenso del debitore, poiché si fonda sul legittimo interesse del titolare. L’Autorità precisa, tuttavia, che il Garante non è competente sulle controversie relative alla sussistenza o all’ammontare del credito, per le quali i cittadini devono rivolgersi alle autorità di riferimento (esempio, Autorità giudiziaria ordinaria, Antitrust, Arera).

Le prassi illecite e lecite
Gli accertamenti del Garante hanno evidenziato il persistere di comportamenti invasivi. A tal riguardo, l’Autorità ricorda che è vietato esercitare indebite pressioni o comunicare lo stato di inadempimento a soggetti terzi. Sono illecite le visite a domicilio o sul lavoro che espongano la condizione del debitore, le telefonate di sollecito preregistrate senza operatore (che rischiano di essere ascoltate da terzi), l’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa o nell’androne condominiale, e l’invio di posta con scritte esterne visibili quali “recupero crediti”.
È invece consentito cercare il debitore (anche sul posto di lavoro), a patto di non fare alcun riferimento al debito. Le comunicazioni postali devono essere in plichi chiusi e prive di scritte riguardanti il recupero credito.

I dati che i soggetti incaricati possono trattare 
I soggetti incaricati possono trattare i dati anagrafici, il codice fiscale, l’ammontare del credito e i recapiti forniti in sede contrattuale. Ma anche i dati acquisiti da database pubblici, registri o fonti terze autorizzate.

Accountability e obbligo di informativa
I creditori hanno l’obbligo di effettuare controlli periodici sull’operato delle agenzie esterne e devono fornire al debitore una chiara e dettagliata informativa privacy.

Il vademecum completo è disponibile sul sito dell’Autorità.