Non basta il semplice richiamo alle note dei Carabinieri, né il richiamo a vecchi procedimenti penali finiti nel nulla o a generici contrasti con i colleghi per motivare un divieto di detenzione armi.
Lo ha sancito con forza la Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con la sentenza del 3 agosto 2026, accogliendo il ricorso di un Agente di Polizia Municipale di Raffadali.
La vicenda trae origine da un decreto della Prefettura di Agrigento che, nel giugno 2024, aveva vietato all’agente la detenzione di armi e munizioni, ritenendolo “inaffidabile”. A supporto del provvedimento, l’autorità di Pubblica Sicurezza aveva citato due vecchi deferimenti all’Autorità Giudiziaria (uno per minacce del 2019 e uno per diffamazione a mezzo stampa del 2020) e un “elevato risentimento” nell’ambiente di lavoro, in particolare con il Comandante della Polizia Locale.
Avverso il provvedimento della Prefettura, si è rivolto al TAR Palermo difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza e inizialmente dall’Avv. Giuseppe Pedalino.
I giudici amministrativi, pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di armi, non hanno condiviso la motivazione del Prefetto, definendola scarna e frutto di un “deficit istruttorio”.
Il TAR ha rilevato come la Prefettura non abbia minimamente considerato gli esiti dei procedimenti citati. Quello per minacce era stato archiviato già nel 2019 per “impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio”, mentre quello per diffamazione (legato a un post su Facebook) si era concluso con un’assoluzione per “particolare tenuità del fatto”. I giudici hanno stigmatizzato il fatto che l’Amministrazione non abbia operato alcuna valutazione autonoma dei fatti, limitandosi a riportare la notizia dei deferimenti come se equivalessero a condanne definitive di particolare gravità.
Il Collegio ha chiarito che il generico richiamo a “contrasti” o “risentimenti” con il Comandante o i colleghi, senza che emerga una concreta e potenziale pericolosità nel comportamento del soggetto, non può costituire una ragionevole causa per un divieto così restrittivo.
La sentenza ribadisce un principio cardine: il giudizio prognostico sulla “inaffidabilità” deve basarsi su un’adeguata e puntuale istruttoria che dimostri un concreto pericolo di abuso delle armi, non su semplici sospetti o elenchi acritici di vecchi episodi.
Per questi motivi, il TAR Sicilia ha annullato il divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura di Agrigento. L’Amministrazione potrà ora riesercitare il proprio potere, ma solo a patto di svolgere un’istruttoria approfondita.
Si tratta di un’importante sentenza che riafferma la necessità di valutazioni rigorose e personalizzate quando si toccano diritti e facoltà dei cittadini, specialmente se appartenenti alle Forze dell’Ordine.
