Manovra: tracciabilità dei flussi finanziari delle società di gioco, misure di prevenzione del gioco minorile e rifinanziamento

woman is paying In cash with euro banknotes

Uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa per i prestatori di gioco. Progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, da finanziare attraverso il metodo del budget di salute, anche per la dipendenza da giocoMisure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle aree autorizzate al gioco in denaro. Potenziamento strutture Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Rifinanziamento “Fondo per il funzionamento degli impianti ippici”. Riporta l’Agenzia Agimeg.

Ecco gli altri emendamenti del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d’Italia presentati alla Manovra:

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis. (Tracciabilità dei flussi finanziari)

  1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, i prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le imprese individuali e le società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.
  2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

49.02.   Donno, Fenu, Carmina, Dell’Olio, Torto. (M5S)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Nell’ambito del riparto delle risorse del Fondo sanitario Nazionale di cui al comma 1, per il triennio 2023-2025, le Regioni destinano, per ciascun anno, una quota non inferiore al 3% per l’attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 97 della presente legge.

Conseguentemente dopo l’articolo 97, aggiungere il seguente: 

Art. 97-bis. (Disposizioni in materia di budget di salute)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individuano, nel territorio di competenza, gli ambiti territoriali in cui attivare i progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, da finanziare attraverso il metodo del budget di salute, come definito al successivo comma 4 del presente articolo, per l’area di intervento relativa alle patologie psichiatriche e alle dipendenze da droga, alcool e farmaci e gioco d’azzardo di cui al comma 4 dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2. Con l’intesa di cui al comma 2 del presente articolo sono altresì definite:
  3. a) le modalità attuative e di coprogrammazione che, ai sensi dell’articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono finalizzate all’individuazione dei bisogni da soddisfare attraverso i progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, degli interventi a tale fine necessari e delle modalità di realizzazione degli stessi.
  4. b) la definizione di progetto terapeutico riabilitativo individualizzato;
  5. c) lo schema della convenzione recante il patto di coprogrammazione e di cogestione tra l’utente, le famiglie, la ASL, il servizio sociale del comune, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, l’ente del Terzo settore, il referente dell’ufficio socio-sanitario ospedaliero, il soggetto referente del contesto formativo di riferimento, nonché gli eventuali altri soggetti ritenuti necessari;
  6. d) il sistema di valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sull’utente e sulla comunità di riferimento del medesimo nonché degli esiti sul valore sanitario, sociale, culturale ed economico conseguito rispetto a indicatori predefiniti.
  7. Negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1 l’azienda sanitaria locale provvede a riqualificare e a riconvertire, nella percentuale individuata nell’ambito dell’Intesa di cui al comma 1, le risorse destinate al finanziamento dei LEA socio-sanitari in progetti terapeutici riabilitativi individualizzati per l’area di intervento relativa alle patologie psichiatriche  e alle dipendenze da droga, alcool e farmaci e gioco d’azzardo, da finanziare attraverso il metodo del budget di salute.
  8. Il budget di salute è l’insieme delle risorse umane, professionali ed economiche necessarie per realizzare il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato. La dotazione finanziaria del budget di salute necessaria a realizzare il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato comprende:
  9. a) le risorse, di cui al comma 1 del presente articolo;
  10. b) le risorse ulteriori che gli enti locali destinano alle politiche sociali;
  11. c) le risorse del Fondo sociale europeo e dei progetti regionali, nazionali ed europei volti all’inclusione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate o vulnerabili;
  12. d) le eventuali risorse conferite dal soggetto destinatario del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, anche derivanti da forme di sostegno al reddito introdotte quale misura di contrasto della povertà e per l’inclusione sociale e lavorativa.
  13. La dotazione finanziaria del budget di salute, le quote rispettivamente a carico della ASL e dei comuni ed eventualmente le quote conferite dal soggetto destinatario del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato sono individuate ai sensi dell’articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell’ambito della determinazione delle risorse per l’integrazione socio-sanitaria di cui all’articolo 3-septies del medesimo decreto legislativo.
  14. Le risorse del budget di salute sono trasferite al soggetto cogestore sulla base dello stato di avanzamento del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, certificato trimestralmente dai soggetti che hanno sottoscritto la convenzione recante il patto di coprogrammazione e di cogestione, tenuto conto degli esiti della valutazione qualitativa e quantitativa.
  15. L’impiego delle risorse del budget di salute, al cui controllo di gestione provvede l’ufficio socio-sanitario distrettuale presso il quale è stata istituita l’unità di valutazione integrata è sottoposto al regime di pubblicità e di controllo di cui ai commi da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, nonché alle disposizioni dell’articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L’ufficio socio-sanitario distrettuale al quale è affidata la gestione del budget di salute dispone i controlli amministrativi e contabili sul corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali attribuite all’ente cogestore.
  16. L’ufficio socio-sanitario distrettuale assicura, altresì, il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, finanziati attraverso il metodo del budget di salute.
  17. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell’Olio, Carmina, Donno. (M5S)Dopo l’articolo 107, aggiungere il seguente:
    Art.107-bis.

    (Misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle aree autorizzate al gioco in denaro)

    1. Per garantire più efficientemente il divieto di cui all’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, l’articolo 9-quater, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:

    «9-quater. L’accesso alle aree degli esercizi dotati di autorizzazioni di cui all’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del predetto Testo unico, indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica da parte dei gestori o di personale da essi incaricato della maggiore età e della non presenza nel Registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco. Le soluzioni tecnologiche idonee, che consentano la verifica puntuale dei nominativi senza alcuna conservazione dei dati presso gli esercizi, sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno ed il Ministero della salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione nell’ambito delle concessioni in essere.».

    1. Le condotte elusive dei controlli di cui al comma 1 sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, raddoppiate nell’importo e nella durata.

    107.04.   Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia. (FdI)

    Dopo l’articolo 78, aggiungere il seguente:

    Art. 78-bis

    (Potenziamento strutture Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

    1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall’anno 2023, il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2019-2021 relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di un importo complessivo pari a 2 milioni di euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall’anno 2023, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.
    2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190″

    78.027.   Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia. (FdI)

  18. Dopo l’articolo 78, aggiungere il seguente:Art. 78-bis 

    (Rifinanziamento “Fondo per il funzionamento degli impianti ippici”)

    1. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l’utilizzo, da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle relative strutture per proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse, il capitolo di spesa 2299 “Fondo per il funzionamento degli impianti ippici” dello stato di previsione della spesa del Ministero, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e dei mezzi tecnici di produzione, è incrementato di 6,5 milioni per gli anni 2023 e 2024.
    2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.
    3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    78.022.   Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia. (FdI)