L’ordinanza della Prima Sezione civile della Corte di cassazione del 12 marzo 2026 (n. 5656/2026) affronta il tema della trascrizione in Italia di atti di nascita formati all’estero a seguito di gestazione per altri, ma sceglie di rimettere la questione alle Sezioni Unite, evidenziando criticità ormai non più eludibili attinenti alla tutela del minore.
Il caso trae origine dal rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di trascrivere un atto di nascita formato all’estero, relativo a un minore nato mediante gestazione per sostituzione, pratica lecita nel Paese di formazione dell’atto. Il diniego, fondato sulla contrarietà della pratica ai principi di ordine pubblico, è stato confermato nei gradi di merito. La coppia ricorrente ha quindi adito la Corte di cassazione, prospettando, tra l’altro, un illegittimo ampliamento dell’oggetto del sindacato giurisdizionale e una non corretta applicazione della nozione di ordine pubblico internazionale, in relazione alla tutela dei diritti fondamentali del minore.
La Corte chiarisce che, a prescindere dal modulo processuale attivato (opposizione al rifiuto dell’ufficiale di stato civile o azione di riconoscimento dell’efficacia dell’atto straniero), il giudizio ha necessariamente ad oggetto il riconoscimento giuridico del figlio (status filiationis). Ne consegue la legittimità di un sindacato pieno, esteso alla verifica della compatibilità dell’atto con i principi di ordine pubblico internazionale, non potendo il controllo essere limitato ai soli profili formali o alla conformità alla legge del luogo.
Sul piano sostanziale, l’ordinanza si colloca in linea di continuità con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, poiché ribadisce la contrarietà della gestazione per altri, ai principi di ordine pubblico internazionale, in quanto ritenuta lesiva della dignità della donna e del minore. Tuttavia, il Collegio individua un nodo problematico non più eludibile: l’adeguatezza degli strumenti approntati dall’ordinamento per la tutela del minore nato da tale pratica e l’esigenza di evitare che le conseguenze della scelta degli adulti ricadano sul minore.
In tale prospettiva, viene messa in discussione l’adeguatezza dell’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983 quale strumento di tutela del minore. La Suprema Corte evidenzia come tale istituto presenti limiti strutturali, in quanto rimesso all’iniziativa del genitore intenzionale e risulta privo di un effettivo potere di iniziativa in capo al minore.
Il rilievo si innesta in un più ampio quadro evolutivo, segnato dal progressivo consolidamento del principio dell’unicità dello stato di figlio e dalla centralità dell’interesse del minore, come ribadito dalle recenti pronunce della Corte costituzionale. Pertanto, in tale contesto, la Corte di cassazione sottolinea l’esigenza di individuare modelli alternativi di tutela. In particolare, il Collegio richiama il paradigma normativo relativo al riconoscimento dei figli nati da rapporti incestuosi, fondato su un accertamento giudiziale basato su un concreto interesse del minore, quale possibile schema idoneo a superare le criticità dell’attuale assetto (coniugare l’esigenza di evitare automatismi con quella di assicurare una tutela effettiva e non discriminatoria).
La rimessione alle Sezioni Unite si fonda, dunque, su un duplice ordine di quesiti: da un lato, la verifica dell’adeguatezza dell’adozione in casi particolari quale strumento esclusivo di tutela; dall’altro, la possibilità di individuare, nell’ordinamento, soluzioni alternative che, pur nel rispetto del limite dell’ordine pubblico, consentano una più piena realizzazione dei diritti del minore, anche attraverso forme di accertamento giudiziale dello status.
Il passaggio alle Sezioni Unite appare quindi destinato a incidere profondamente sull’assetto della materia, chiamando il giudice di legittimità a un delicato bilanciamento tra valori di pari rango, in un contesto normativo ancora privo di un intervento legislativo organico.
Chiara Focardi
legale, consulente Aduc
