La recente ordinanza n. 15650/2026 della Corte di Cassazione conferma un principio sempre più centrale nelle cause di divorzio: l’assegno divorzile non rappresenta una rendita automatica e permanente, ma può essere revocato quando l’ex coniuge beneficiario non si attiva concretamente per raggiungere l’autonomia economica.
Nel caso esaminato, i giudici hanno confermato la revoca dell’assegno nei confronti di una donna di circa 39 anni, in buone condizioni di salute, che secondo i tribunali non aveva dimostrato un reale impegno nella ricerca di un’occupazione stabile. Determinante è stato il rifiuto di una proposta lavorativa retribuita con circa 700 euro mensili.
La Cassazione ha ritenuto legittima la decisione dei giudici di merito, sottolineando che il rifiuto ingiustificato di un’attività lavorativa concreta può costituire un “giustificato motivo sopravvenuto” idoneo a modificare o revocare l’assegno divorzile ai sensi dell’art. 9 della legge sul divorzio.
I giudici hanno inoltre evidenziato che la presenza di figli adolescenti non impediva lo svolgimento di un’attività lavorativa e che la donna non aveva documentato adeguatamente la propria situazione economica.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’assegno divorzile ha funzione assistenziale e perequativa, ma richiede anche un comportamento attivo e responsabile da parte di chi lo riceve. In altre parole, chi è in grado di lavorare deve dimostrare di cercare concretamente un’occupazione e di fare quanto possibile per raggiungere l’indipendenza economica. Una pronuncia importante che conferma come, anche nel diritto di famiglia, il principio di autoresponsabilità assuma oggi un ruolo sempre più rilevante.
Smeralda Cappetti
legale, consulente Aduc
