Centri di giustizia riparativa: via libera del Garante privacy

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole su uno schema di regolamento che disciplina il trattamento dei dati effettuato dai Centri per la giustizia riparativa. Considerato il contesto e la natura dei dati, l’Autorità ha tuttavia chiesto al Ministero della giustizia di perfezionare il testo con alcune integrazioni e precisazioni volte a migliorare il livello delle garanzie, accordate agli interessati, sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Istituiti presso gli enti locali, i Centri realizzano, con l’aiuto di mediatori esperti, percorsi di giustizia riparativa, quale nuova e possibile fase del procedimento penale, in cui autore del reato e vittima (oltre eventualmente ad altri soggetti che possono essere coinvolti) tentano di pervenire a un esito conciliativo.

Lo schema di regolamento, pur non presentando particolari criticità, dovrà essere integrato inserendo un richiamo espresso al principio di minimizzazione per sottolineare l’esigenza di una adeguata selezione dei dati suscettibili di trattamento: in particolare di quelli genetici o biometrici, o che rivelino informazioni su salute, vita sessuale, opinioni politiche, convinzioni religiose, o siano relativi a condanne penali e reati.

Da precisare, inoltre, sempre in funzione del buon esito dei programmi di giustizia riparativa, che la raccolta di dati come il nickname o l’accountname dei partecipanti è ammessa solo se necessaria.

Per quanto riguarda la video-audio-registrazione degli incontri, il Garante ha chiesto di chiarire che questa possibilità sia limitata ai casi nei quali la verbalizzazione non si ritenga sufficiente e sia necessario disporre di una documentazione che rappresenti anche la gestualità e l’espressione emotiva delle parti.

I Centri di giustizia riparativa dovranno, infine, adottare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la tutela e la sicurezza dei dati personali trattati nell’ambito del programma ed effettuare la valutazione d’impatto prevista dal Regolamento europeo sulla privacy.