Disegno di legge “La Buona scuola” del Governo non tutela i precari

Bocciato il Ddl 2994 perché impedisce i contratti dopo i 36 mesi di servizio invece di stabilizzare, non assume su tutti i posti realmente vacanti, lascia fuori dalle scuole 200 mila precari e li continua a discriminare rispetto ai colleghi di ruolo, senza prevedere alcuna tutela. Nonostante la sentenza “Mascolo” della Corte di giustizia europea del novembre 2014 e l’atto di messo in mora della Commissione UE del 2013, rimane irrisolta e confusa la situazione del precariato scolastico. È quanto chiesto a Bruxelles dal Presidente Marcello Pacifico, in una circostanziata denuncia.

È trascorso un anno e mezzo dalla richiesta di parere motivato inoltrata da Bruxelles a Roma sulla procedura d’infrazione 2124/2010 attivata per la mancata stabilizzazione del personale ATA su un posto vacante e la discriminazione subita dal personale precario della scuola in tema di progressione di carriera (scatti di anzianità, ferie, permessi, etc.). Ma la riforma del Governo non è la risposta adeguata.

Questa è la denuncia che il presidente Anief e segretario organizzativo Confedir, Marcello Pacifico, assistito dai legali dell’Anief, avv. V. De Michele, S. Galleano, F. Ganci e W. Miceli, ha depositato oggi, 5 maggio 2015, presso la Segreteria della Commissione europea, nel giorno di un nuovo sciopero generale che ha continuato la protesta del personale della scuola iniziata più un mese fa – con l’astensione di un supplente su quattro dal servizio – seguita da un altro sciopero generale, il 24 aprile 2015, con cortei e manifestazioni spontanei sempre più partecipati e frequenti.

Non sono sufficienti gli emendamenti presentati in questi giorni dalla stessa maggioranza PD, perché continua a non essere ripristinato il tempo scuola e i posti tagliati negli ultimi anni (riduzione di 1/7 dell’orario scolastico, di 1/6 degli organici, di 1/4 delle scuole autonome), a non essere disposto quel censimento utile a smascherare la vacanza di quasi 100 mila posti, ogni anno assegnati in supplenza fino al termine della attività didattiche piuttosto che in supplenza annuale. Né sono previste sanzioni o forme risarcitorie tali da dissuadere il Miur a reiterare l’attribuzione di contratti a termine; anzi, proprio per non ottemperare a quanto disposto da una sentenza della CGUE, si impedisce l’assegnazione di incarichi ai supplenti dopo 36 mesi di servizio piuttosto che prevedere la loro stabilizzazione. In questo modo i precari sono, persino, cacciati dalla scuola, altro che tutelati.

Infine, c’è il nodo dei tribunali e della responsabilità civile dei magistrati che, come è del tutto evidente, deve essere chiaramente estesa anche al mancato adeguamento del giudice nazionale alla giurisprudenza comunitaria.