Corte UE: LICENZIAMENTI COLLETTIVI…

Una direttiva dell’Unione prevede obblighi di informazione e di consultazione in caso di licenziamenti collettivi. Quando il datore di lavoro prevede di effettuare un licenziamento del genere, deve procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo. Per «licenziamenti collettivi» si intende, tra l’altro, ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il numero dei licenziamenti effettuati è, su un periodo di 90 giorni, almeno pari a 20, indipendentemente dal numero di lavoratori abitualmente occupati negli stabilimenti interessati.
Le società Woolworths e Ethel Austin operavano nel settore della grande distribuzione nel Regno Unito e gestivano catene di negozi recanti le rispettive denominazioni commerciali di «Woolworths» e di «Ethel Austin». Queste società, divenute insolventi, sono state sottoposte ad amministrazione controllata, con conseguente adozione di piani sociali che hanno coinvolto migliaia di lavoratori in tutto il Regno Unito.
La sig.ra Wilson, una delle dipendenti licenziate, nonché l’USDAW, organizzazione sindacale che conta oltre 430 000 membri nel Regno Unito, hanno agito contro queste due società, chiedendo la condanna dei datori di lavoro al versamento di indennità di tutela ai dipendenti licenziati, non essendo stata seguita la procedura di consultazione preventiva all’adozione dei piani sociali prevista dal diritto britannico.
In primo grado, a un certo numero di dipendenti licenziati è stata concessa l’indennità di tutela. Per contro, circa 4 500 ex dipendenti non hanno ottenuto tale beneficio con la motivazione che avevano lavorato in stabilimenti con meno di 20 dipendenti e che ogni stabilimento doveva essere considerato a se stante, cosicché le soglie previste per la procedura di consultazione non erano state raggiunte.
Adita in appello, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Corte d’appello dell’Inghilterra e del Galles, divisione civile, Regno Unito) chiede alla Corte di giustizia se l’espressione «almeno pari a 20» contenuta nella direttiva si riferisca al numero di licenziamenti effettuati nell’insieme degli stabilimenti del datore di lavoro in cui hanno luogo i licenziamenti nel corso di un periodo di 90 giorni, o se invece si riferisca unicamente al numero di licenziamenti effettuati in ciascun singolo stabilimento. Inoltre, la Court of Appeal chiede alla Corte di spiegare il significato della nozione di stabilimento e di chiarire se essa comprenda l’insieme dell’attività commerciale al dettaglio, considerata come una sola unità economica e commerciale, oppure l’unità alla quale i lavoratori interessati sono addetti per lo svolgimento delle loro mansioni, vale a dire ciascun singolo negozio.
Nella sentenza odierna, la Corte dichiara anzitutto che la nozione di «stabilimento», che non è precisata dalla direttiva stessa, costituisce una nozione di diritto dell’Unione e non può definirsi mediante richiamo alle normative degli Stati membri. Tale nozione deve quindi ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Al riguardo, la Corte sottolinea che, qualora un’impresa ricomprenda più entità, è l’entità cui i lavoratori colpiti da licenziamento sono addetti per lo svolgimento delle loro mansioni a costituire lo «stabilimento».
Per quanto riguarda la questione, sollevata dal giudice del rinvio, se la direttiva esiga che si tenga conto dei licenziamenti effettuati in ciascuno stabilimento considerato separatamente, la Corte osserva che l’interpretazione secondo la quale si dovrebbe prendere in considerazione il numero totale dei licenziamenti effettuati in tutti gli stabilimenti di un’impresa aumenterebbe, certo, considerevolmente il numero di lavoratori che potrebbero beneficiare della tutela della direttiva, il che sarebbe conforme a uno dei suoi obiettivi. La Corte dichiara che tale interpretazione sarebbe però contraria agli altri obiettivi della direttiva, vale a dire quello di assicurare una tutela dei diritti dei lavoratori analoga nei vari Stati membri e quello di ravvicinare gli oneri che dette norme di tutela comportano per le imprese dell’Unione.
Tale interpretazione sarebbe infatti contraria all’obiettivo di assicurare una tutela analoga dei diritti dei lavoratori in tutti gli Stati membri e comporterebbe oneri molto diversi per le imprese che devono soddisfare gli obblighi di informazione e di consultazione in forza della direttiva a seconda della scelta dello Stato membro interessato, cosa che sarebbe anch’essa contraria all’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione di equiparare tali oneri in tutti gli Stati membri.
Inoltre, detta interpretazione condurrebbe a includere nell’ambito di applicazione della direttiva non solo un gruppo di lavoratori colpiti da un licenziamento collettivo, ma anche, se del caso, un solo lavoratore di uno stabilimento – eventualmente di uno stabilimento situato in un agglomerato separato e lontano dagli altri stabilimenti della medesima impresa – il che sarebbe contrario alla nozione di «licenziamento collettivo» nel senso abituale di tale espressione.
A questo proposito, la Corte ricorda che la direttiva istituisce una tutela minima per i lavoratori in caso di licenziamenti collettivi e che questa tutela minima non esclude che gli Stati membri adottino norme più favorevoli ai lavoratori. Sebbene gli Stati membri abbiano il diritto di prevedere norme del genere, essi sono tuttavia vincolati all’interpretazione autonoma e uniforme della nozione di «stabilimento» secondo il diritto dell’Unione.
La Corte dichiara, pertanto, che l’interpretazione dell’espressione «almeno pari a 20» richiede che siano presi in considerazione i licenziamenti effettuati in ciascuno stabilimento considerato separatamente.
Per quanto concerne i licenziamenti controversi, la Corte rileva che, siccome essi sono avvenuti all’interno di due gruppi della grande distribuzione che svolgono la loro attività attraverso negozi situati in varie località in tutto il territorio nazionale, ciascuno dei quali con meno di 20 dipendenti (nella maggior parte dei casi), i tribunali britannici di primo grado hanno ritenuto che i negozi ai quali i dipendenti licenziati erano addetti fossero «stabilimenti» distinti. Spetta alla Court of Appeal valutare se i negozi in esame possano essere qualificati come «stabilimenti» distinti.
Infine, la Corte dichiara che la direttiva deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che preveda un obbligo di informazione e di consultazione dei lavoratori quando il licenziamento riguarda, nel corso di un periodo di 90 giorni, almeno 20 lavoratori di un particolare stabilimento di un’impresa e non invece quando il numero complessivo di licenziamenti in tutti gli stabilimenti o in taluni stabilimenti di un’impresa nel corso del medesimo periodo raggiunge o supera la soglia di 20 lavoratori.