Responsabilità per violazione del diritto dell’Unione: la Corte precisa le condizioni alle quali un singolo individuo può ottenere un risarcimento a seguito di una decisione giudiziaria contraria al diritto dell’Unione

In due sentenze pronunciate in data odierna, la Corte di giustizia sviluppa la propria giurisprudenza in materia di responsabilità degli Stati membri per le violazioni del diritto dell’Unione commesse da un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza, precisando il ruolo svolto dalla violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale. In tal senso, in una causa rumena essa afferma che una simile responsabilità può sussistere solo se la violazione dell’obbligo di rinvio è accompagnata dall’inosservanza di un’altra norma del diritto dell’Unione che abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli. Orbene, ciò non si è verificato nel caso di specie, in quanto le norme in questione relative all’identificazione precisa delle superfici agricole perseguono l’obiettivo di interesse pubblico generale di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. In una causa portoghese le norme in questione, applicate in modo errato in una sentenza di un organo giurisdizionale supremo risalente al 2009, avevano effettivamente un simile scopo, dal momento che tutelano i lavoratori in caso di trasferimento dell’impresa.

La Corte dichiara che spetta al giudice del rinvio verificare se tale sentenza costituisca una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, che è una delle condizioni perché sussista la responsabilità di uno Stato membro per violazione di detto diritto da parte di uno dei suoi organi giurisdizionali di ultimo grado. Essa mette tuttavia in evidenza taluni elementi che qualifica come decisivi per tale esame, suggerendo che tale condizione è effettivamente soddisfatta nel procedimento principale.

Nella causa C-163/24 un agricoltore rumeno ha chiesto, nel 2007, un sussidio agricolo per una superficie di 264,71 ettari. A seguito di un controllo, l’autorità competente rumena ha ritenuto che la superficie effettivamente ammissibile fosse di soli 180,62 ettari e ha respinto la sua domanda. I ricorsi proposti contro tale decisione sono stati respinti, in quanto la Corte d’appello di Bucarest si è rifiutata, nel 2012, di adire la Corte di giustizia al fine di ottenere un’interpretazione del regolamento relativo al sistema integrato di gestione e di controllo degli aiuti agricoli 1 . L’agricoltore ha quindi avviato un’azione di risarcimento danni nei confronti dello Stato rumeno per violazione del diritto dell’Unione. Adita in appello, la stessa Corte d’appello di Bucarest si è infine rivolta alla Corte di giustizia per chiedere, in particolare, se il rifiuto iniziale di procedere a un rinvio pregiudiziale fosse tale da far sussistere la responsabilità dello Stato rumeno.

Nella causa C-293/24 alcuni dipendenti della compagnia aerea portoghese Air Atlantis, licenziati in occasione dello scioglimento di tale società nel 1993, sostenevano che, nell’ambito di un «trasferimento di stabilimento» ai sensi della direttiva sul trasferimento di imprese 2 , la Transportes Aéreos Portugueses aveva ripreso parte delle sue attività. Essi chiedevano quindi di essere reintegrati in quest’ultima società. Nel 2009 la Corte suprema portoghese si è rifiutata di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sulla nozione di «trasferimento di stabilimento» prima di confermare il rigetto del ricorso dei lavoratori da parte dei giudici portoghesi di grado inferiore.

I dipendenti hanno quindi avviato, dinanzi alle sezioni civili di Lisbona, un’azione di risarcimento danni nei confronti dello Stato portoghese per violazione del diritto dell’Unione imputabile alla Corte suprema. Avendo tale giudice di primo grado adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale, quest’ultima ha dichiarato, nel 2015, da un lato, che un trasferimento di impresa era effettivamente avvenuto nel caso di specie e, dall’altro, che la Corte suprema avrebbe dovuto procedere a un rinvio pregiudiziale 3 . Nonostante tale sentenza, i giudici portoghesi di merito hanno respinto l’azione dei lavoratori, in particolare perché nella sua sentenza la Corte di giustizia si basava su una giurisprudenza relativa alla nozione di «trasferimento di stabilimento» successiva alla sentenza della Corte suprema portoghese del 2009. Investita di un ricorso straordinario per cassazione, la Corte suprema ha infine adito, anch’essa, la Corte di giustizia al fine di stabilire se la posizione da essa adottata nel 2009 costituisse una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, tale da far sussistere la responsabilità dello Stato portoghese.

Per quanto riguarda le condizioni perché sussista la responsabilità di uno Stato membro per la violazione del diritto dell’Unione, la Corte ricorda che i singoli che asseriscono di essere stati lesi hanno diritto a un risarcimento qualora siano soddisfatte tre condizioni cumulative: la norma di diritto dell’Unione violata deve avere lo scopo di conferire loro diritti, la violazione di tale norma deve essere sufficientemente qualificata e deve esistere un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito. Tale principio si applica anche quando la violazione risulta da una decisione emessa da un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno.