Assegno divorzile: non basta il divario di reddito, conta anche il contributo dato alla famiglia

Con la sentenza n. 987 del 1° giugno 2026, il Tribunale di Cassino ribadisce un principio ormai consolidato: l’assegno divorzile non spetta automaticamente al coniuge che guadagna meno, ma richiede una valutazione complessiva della storia matrimoniale e della situazione economica delle parti.

L’assegno divorzile, infatti, non ha solo una funzione assistenziale, destinata a garantire un’esistenza dignitosa a chi non dispone di mezzi adeguati, ma svolge anche una funzione compensativa e perequativa. Ciò significa che può essere riconosciuto quando uno dei coniugi ha sacrificato opportunità lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, contribuendo così alla formazione del patrimonio familiare o alla carriera dell’altro coniuge.

Secondo il Tribunale, il giudice deve valutare numerosi elementi: le condizioni economiche di entrambe le parti, la durata del matrimonio, l’età del richiedente, il contributo prestato alla vita familiare e le ragioni oggettive che impediscono di raggiungere un’autonomia economica.

È importante sottolineare che il semplice squilibrio reddituale non è sufficiente. Chi chiede l’assegno deve dimostrare, con prove concrete, di aver subito un sacrificio professionale durante il matrimonio o di non poter reperire un’occupazione per motivi oggettivi. Possono assumere rilievo, ad esempio, la lunga inattività lavorativa, l’assenza di qualifiche professionali o la residenza in aree caratterizzate da elevata disoccupazione.

La decisione richiama inoltre il principio di autoresponsabilità: una volta cessato il matrimonio, ciascun ex coniuge è chiamato, nei limiti del possibile, a rendersi economicamente autonomo.

La pronuncia conferma quindi l’orientamento della giurisprudenza secondo cui l’assegno divorzile rappresenta uno strumento di solidarietà post-coniugale, volto a riequilibrare le conseguenze economiche delle scelte condivise durante il matrimonio, ma non costituisce un diritto automatico fondato sulla sola differenza di reddito.

Smeralda Cappetti
legale, consulente Aduc