L’obbligo vaccinale contro il virus SARS-CoV-2, limitato al personale militare, non costituisce una discriminazione alla luce del diritto dell’Unione

Nel 2022 un ufficiale del Ministero della Difesa italiano è stato sospeso per aver rifiutato di conformarsi all’obbligo vaccinale contro il virus SARS-CoV-2. Tale misura, attuata nel contesto della pandemia, riguardava solo il personale militare del ministero, a esclusione del personale civile, e la sua inosservanza comportava una misura di sospensione dal servizio.
Nell’ambito del ricorso contro tale sanzione 1, il Consiglio di Stato italiano ha interrogato la Corte di giustizia al fine di  verificare la compatibilità di un siffatto obbligo con il diritto dell’Unione 2.
Esso chiede se l’obbligo vaccinale in questione costituisca una discriminazione diretta tra il personale militare e il personale civile che svolge funzioni analoghe o una discriminazione indiretta nei confronti delle persone contrarie alla vaccinazione per convinzioni personali.
Esso ha inoltre interrogato la Corte sulla compatibilità di tale misura con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 3, in quanto la sospensione aveva privato l’ufficiale di qualsiasi retribuzione e, quindi, dei mezzi di sussistenza necessari al suo sostentamento, nonché a quello di sua moglie e delle sue due figlie minorenni.
Nella sua sentenza, da un lato, la Corte osserva che il diritto dell’Unione mira a lottare contro le discriminazioni dirette in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che rientrano in uno dei motivi espressamente elencati nella normativa europea 4. Tuttavia, nel caso di specie, la differenza di trattamento tra il personale militare e il personale civile del Ministero della Difesa si basa sull’appartenenza a una categoria professionale distinta, motivo questo che non rientra in tale normativa.
Dall’altro lato, il diritto dell’Unione mira anche a combattere le discriminazioni indirette nel settore del lavoro, vale a dire quelle che, sebbene apparentemente neutre, possono comportare un particolare svantaggio, soprattutto a causa dell’appartenenza a una religione o a motivo di convinzioni filosofiche o spirituali. Tuttavia l’ufficiale, che deduce in particolare il carattere limitato delle conoscenze sull’efficacia della vaccinazione, fonda il suo rifiuto su documenti scientifici esterni, nonché su argomenti relativi alla responsabilità di fronte a eventuali rischi. Egli cerca quindi di contestare le scelte effettuate dalle autorità italiane in materia di sanità pubblica piuttosto che di affermare le proprie convinzioni. Tuttavia, le ragioni di tale rifiuto non rientrano nella nozione di «convinzione», bensì in un’opinione che non è presa in considerazione dalla legislazione europea pertinente.
Infine, in assenza di qualsiasi legame tra l’obbligo vaccinale contestato e il diritto dell’Unione, non è possibile rilevare un’eventuale violazione della Carta dei diritti fondamentali, che si applica agli Stati membri solo nell’ambito d’attuazione del diritto dell’Unione.