
Con una nuova ordinanza la Corte di Cassazione boccia il Ministero dei Trasporti e conferma non solo che le multe elevate da autovelox approvati ma non omologati sono nulle, ma anche che agli automobilisti sanzionati attraverso tali apparecchi non si possono decurtare i punti sulla patente. Lo afferma il Codacons, che ricorda come già altre sentenze in passato si siano espresse in tale direzione.
Nella recente ordinanza n. 12924/2025 la Cassazione conferma che “è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione automatica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale”.
I giudici hanno inoltre bocciato la circolare ministeriale n. 995/2025 che, basandosi su un parere dell’Avvocatura dello Stato, riconosceva piena omogeneità tra le procedure di omologazione e approvazione: per la Cassazione infatti le circolari ministeriali che avallano una equipollenza tra omologazione e approvazione “non possono avere un’influenza sul piano interpretativo”, poiché tale affermazione “non trova supporto in fonti primarie”.
“E’ sempre più caos in Italia sul fronte degli autovelox, mentre si attende da mesi il decreto del Mit, presentato poi ritirato, che faccia luce sull’omologazione degli autovelox e porti a sanzioni certe nel rispetto della legge. E’ importante colpire con la massima severità chi mette a rischio la vita altrui, ma le multe vanno elevate nel rispetto delle disposizioni vigenti” – afferma il presidente Carlo Rienzi.
Intanto il Codacons ricorda che è possibile impugnare le sanzioni davanti al Prefetto entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, o entro 30 giorni dinanzi al giudice di pace. Ma per le multe già pagate e per quelle per cui sono scaduti i termini, non è possibile proporre ricorso.