
L’AI, intelligenza artificiale, diviene sempre più preminente nella nostra vita, sia sotto aspetti positivi sia sotto aspetti negativi.
Di fatto, dobbiamo abituarci a qualcosa di nuovo e potremmo dire “sconosciuto”. Questa zona d’ombra favorisce, purtroppo, anche l’incremento delle temutissime truffe legate al phishing, ovvero le frodi che portano la vittima a cedere, comunicare, password e codici di accesso dei propri computer, telefoni ma, soprattutto, conti correnti bancari con tutto ciò che ne deriva.
La consapevolezza di dover tutelare i consumatori da queste frodi spesso molto sofisticate per via del ricorso all’Intelligenza Artificiale, ha portato diversi istituti di credito ad aggiornare i sistemi di sicurezza e avvertire i propri correntisti dalle nuove tipologie di inganno.
Ciò dipende non dal fatto che le Banche d’improvviso hanno scoperto di avere un cuore o si siano interessate ai diritti dei propri correntisti, ma dipende dalla volontà di non incorrere nella violazione dei nuovi principi sanciti dalla giurisprudenza.
Si sono susseguite numerose nel tempo le sentenze, e gli accordi raggiunti anche prima di arrivare in Tribunale magari ricorrendo all’ABF, arbitro bancario finanziario, che hanno condannato le banche a risarcire i correntisti rimasti truffati a causa della violazione del dovere di diligenza minima che grava sulle banche.
Gli articoli 10 e 11 del D.Lgs 11/2010, Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (T.U.I.F.), stabiliscono che il prestatore dei servizi, la Banca, ha l’onere di dimostrare la colpa grave del correntista, mentre spetta a quest’ultimo solo la prova del danno.
Tra le ultime sentenze possiamo citare la Corte d’appello di Venezia (n.699 del 17 marzo 2025), che ha disposto in favore di un correntista il rimborso di oltre 100mila euro poiché erano stati addebitati bollettini non autorizzati senza che la Banca inviasse degli Sms di allerta.
La Corte di Appello di Firenze, sentenza 1386 del 21 Luglio 2025, che ha riconosciuto un rimborso di oltre 74mila euro ad una società di Pistoia che aveva subito, in pochi secondi, l’addebito di diversi bonifici senza che la Banca bloccasse le attività sospette.
Tuttavia, occorre specificare che il diritto al risarcimento non è garantito in qualunque caso.
Nessuna tutela è prevista in favore del correntista che tiene una condotta imprudente e negligente: è il caso del correntista che digita le proprie password dopo aver ricevuto via mail un link dal truffatore.
Ormai da tempo la Corte di Cassazione ha pacificamente stabilito che, alla luce del fatto che tutte le Banche avvertono i clienti di non comunicare mai le password tramite sms o mail, è il correntista a dover custodire con cura le proprie credenziali ed è pertanto l’unico responsabile dell’addebito.
Da ultimo va sempre ricordato che ogni truffa costituisce caso a sé stante e che non è detto che il correntista che ha fornito le credenziali tramite telefono, o che ha autorizzato i bonifici, non sia risarcito.
Sara Astorino, legale, consulente Aduc