Coronavirus e palestre che riaprono. Rimborsi, riduzioni e disdette per servizi inferiori e/o diversi

Coronavirus or COVID19 insurance policy document on desk, Health Care Insurance Plan concept.

Alla data del 25 maggio sono diverse le palestre o simili che hanno deciso di riaprire, anche quelle legate a grandi catene molto presenti sul territorio nazionale.

Le norme da rispettare per la riapertura sono stringenti e tutti i gestori di questi servizi si stanno attrezzando. Norme che, nella totalità dei casi, comportano la restrizione di diversi servizi fino all’annullamento di alcuni, orari di accesso e di permanenza limitati ad alcune fasce orarie e/o cadenza settimanale. Non potrebbe essere altrimenti visto che le strutture non sono state concepite per situazioni del genere.
Questo comporta sostanzialmente la modifica dei contratti che erano stati stabiliti coi singoli frequentatori. Modifica contrattuale a cui i sottoscrittori non devono sottostare se non per loro libera scelta. Purtroppo diversi gestori di palestre cercano di imporre le modifiche dando per scontato che siano parte del contratto. Ma non è così.

Premesso che il periodo in cui la palestra è stata chiusa deve essere integralmente rimborsato
Ecco i consigli su come fare

A – parlare con il gestore della palestra per fargli presente la propria indisponibilità ad accettare le modifiche imposte e quindi, a propria scelta:
1 – proporre una riduzione del prezzo stabilito (chiedendo – se non lo si è già fatto e ottenuto – anche il rimborso del periodo non utilizzato in cui la palestra è stata chiusa);
2 – far presente di non essere più interessati al loro servizio e chiedendo il rimborso di quanto già pagato (se si è pagato in anticipo) o l’annullamento delle successive rate (chiedendo – se non lo si è già fatto e ottenuto – anche il rimborso del periodo non utilizzato in cui la palestra è stata chiusa).

B – qualora il gestore non mostrasse disponibilità:
1 – inviare una raccomandata A/R o PEC di messa in mora (*) intimando la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1463 del codice civile;
2 – se entro 10 giorni non si ha alcuna risposta o si ha risposta negativa, occorrerà rivolgersi al giudice di pace (**);
2a – se i pagamenti sono stati fatti con l’intermediazione di una finanziaria si potrà chiedere la risoluzione del contratto di credito al consumo alla stessa finanziaria (sempre per raccomandata a/r o PEC *), intimando la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 125 quinques del Testo Unico Bancario e il rimborso delle rate pagate per servizi di cui non si è potuto usufruire. In mancanza di risposta o di risposta negativa, ci si potrà rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario (***).

Per casi specifici o particolarmente articolati Aduc ha un servizio di consulenza/assistenza online, per telefono o presso le proprie sedi: https://sosonline.aduc.it/info/consulenza.php

* https://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
** https://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
*** – https://sosonline.aduc.it/scheda/arbitro+bancario+finanziario_16598.php

Associazione per i diritti degli utenti e consumatori