Due agenti di calciatori 1 hanno adito un giudice tedesco 2 con un’azione inibitoria volta a vietare l’applicazione di diverse norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) che inquadrano l’esercizio dell’attività degli agenti di giocatori e di allenatori di calcio 3 .
Le norme contestate riguardano in particolare il divieto di rappresentare contemporaneamente due o tre delle parti interessate dal trasferimento di un giocatore o di un allenatore, vale a dire il giocatore o l’allenatore, l’ente acquirente 4 e quello che cede il soggetto interessato;
il compenso degli agenti, in particolare la sua soglia massima calcolata in percentuale sul valore del trasferimento o del compenso annuale del giocatore o dell’allenatore 5 ; alcune modalità relative al rilascio e alla conservazione di una licenza FIFA necessaria per l’attività di agente 6 ; la possibilità di stabilire contatti con nuovi giocatori o allenatori da rappresentare 7 ; e la comunicazione di talune informazioni alla FIFA, agli altri agenti, alle società sportive, alle leghe centralizzate, ai giocatori e agli allenatori 8 .
Entrambi gli agenti ritengono che tali norme violino il diritto dell’Unione, vale a dire i divieti di intese e di abuso di posizione dominante, la libera prestazione dei servizi, nonché il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) 9 . Il giudice tedesco ha interpellato al riguardo la Corte di giustizia.
Secondo la Corte, spetta in ultima analisi al giudice investito della controversia valutare se le norme della FIFA contestate siano contrarie al divieto di intese o se possano essere considerate giustificate. La Corte gli fornisce a tal riguardo numerose indicazioni ai fini di tale valutazione.
Appare in ogni caso incompatibile con il divieto di intese la norma che vieta agli agenti di stabilire contatti o di stipulare un contratto di rappresentanza con un cliente già vincolato da un contratto di rappresentanza esclusiva al di fuori di un periodo di due mesi precedente la scadenza del contratto. Infatti tale divieto non è applicabile agli agenti che sono già vincolati da un contratto di rappresentanza esclusiva, cosicché questi ultimi possono rinegoziare i termini o stipulare un nuovo contratto al di fuori di tale periodo, ottenendo così un vantaggio indebito.
Per quanto riguarda il divieto di abuso di posizione dominante, la Corte constata che la FIFA può essere considerata detentrice di una posizione dominante nel mercato dei servizi degli agenti ai fini del trasferimento internazionale dei giocatori o degli allenatori professionisti, nonché in quello dell’ingaggio dei giocatori o degli allenatori, dal momento che tale posizione deriva dal potere normativo, di controllo e sanzionatorio che essa esercita in relazione a tali mercati.
Orbene, spetta al giudice investito della controversia valutare, sulla base dei criteri forniti dalla Corte, se le norme della FIFA contestate costituiscano un abuso di tali posizioni dominanti e, eventualmente, se tale comportamento possa essere giustificato.
Quanto alla libera prestazione dei servizi, costituiscono ostacoli a tale libertà fondamentale: i) le norme della FIFA che limitano la rappresentanza multipla; ii) quelle relative alla licenza di agente, nella misura in cui esse subordinano la concessione di una siffatta licenza alla condizione che gli agenti non siano stati destinatari di determinate misure penali o disciplinari; e iii) le norme relative ai «contatti».
Le norme relative alla licenza di agente che ne subordinano il rilascio e la conservazione alle condizioni che gli agenti sottostiano alle norme della FIFA e, in mancanza, al diritto svizzero, nonché alla competenza della FIFA, delle sue federazioni affiliate e del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) possono costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi solo se le norme rese così applicabili agli agenti siano esse stesse tali da dissuaderli dall’esercitare la loro attività in un altro Stato membro.
Spetta al giudice investito della controversia valutare se tali ostacoli alla libera prestazione dei servizi possano essere giustificati da un obiettivo legittimo di interesse generale, quale: (i) evitare i conflitti di interessi; (ii) fissare standard etici minimi e tutelare i giocatori e gli allenatori, in particolare all’inizio della carriera, dalle pratiche abusive degli agenti; (iii) assicurare un migliore livello di tutela ai clienti degli agenti e agli agenti stessi, stabilendo un quadro giuridico uniforme, unitamente a una procedura di controllo da parte di un organo decisionale unico; oppure (iv) garantire l’integrità del sistema dei trasferimenti e, più in generale, delle competizioni sportive.
Per quanto riguarda, infine, il RGPD, la Corte ricorda innanzitutto che quest’ultimo disciplina solo il trattamento di dati relativi a persone fisiche. Spetta, in definitiva, al giudice investito della controversia valutare, tenendo conto delle precisazioni che gli sono fornite dalla Corte, se il trattamento di dati personali contenuti nelle informazioni che gli agenti devono comunicare alla FIFA sia necessario per il perseguimento di legittimi interessi e, se del caso, se non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato.
Ciò detto, la Corte constata che il RGPD osta alla divulgazione e alla pubblicazione, da parte di una federazione quale la FIFA, di qualsiasi sanzione inflitta agli agenti e ai loro clienti, nonché delle informazioni dettagliate vertenti sull’insieme delle compravendite che coinvolgono gli agenti.
