CALCIOPOLI: PER CONDANNA SUFFICIENTI INTERCETTAZIONI E SIM

Per integrare gli estremi di reato relativi alla frode sportiva ‘sono sufficienti le parole pronunciate nelle conversazioni intercettate nel cumulo con il contatto telefonico ammantato di clandestinita’ rappresentato dall’uso vicendevole delle schede straniere’. E’ uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza del processo a Calciopoli depositate a Napoli. Il tribunale spiega che ‘trattandosi di reato di tentativo questo non ha la necessità della conferma, che il dibattimento in verità non ha dato, del procurato effetto di alterazione del risultato finale del campionato di calcio 2004/2005 a beneficio di questo o quel contendente’. La sentenza si sofferma anche sulle telefonate depositate dalla difesa di Luciano Moggi. Riconoscendo che la difesa è stata ‘se non in diritto, almeno in fatto, molto ostacolata nel suo compito dall’abnorme numero di telefonate intercettate, oltre 171.000, e dal metodo adoperato per il loro uso, indissolubilmente legato ad un modo di avvio e di sviluppo delle indagini per congettura, emerso al dibattimento’, il tribunale ‘stima’ di poter affermare che non altro potrebbero dimostrare queste ulteriori trascrizioni se non quello che e’ gia’ provato dalle reiterate trascrizioni in atti, e cioe’, l’esistenza di un quadro sociale delle condotte indicative di una generalizzata tendenza a conquistare il rapporto amichevole, in funzione di suggerimento con designatore e arbitri. Cio’ tuttavia ‘non e’ di per se’ idoneo a precludere il giudizio sui reati di tentativo (frode sportiva, ndr) contestati agli imputati, in particolare a Moggi, se viene dimostrato che per la sua parte questi ha tenuto comportamento diretto a invadere il campo della discrezionalita’ tecnica di designatori e arbitri’. Tra i temi proposti dall’accusa che il tribunale non condivide nella sentenza vi è quello della presunta alterazione dei sorteggi arbitrali: ‘Che il sorteggio non sia stato truccato – si legge – cosi’ come hanno sostenuto le difese, è emerso in maniera sufficientemente chiara al dibattimento. Incomprensibilmente il pm si e’ ostinato a domandare ai testi di sfere che sia aprivano, di sfere scolorite e di altri particolari della condizione delle sfere, se il meccanismo per la partecipazione ad esso di giornalisti e notaio era tale da porre i due designatori Bergamo e Pairetto nell’impossibilita’ di realizzare la frode’.