Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli conferma un principio molto importante: la convivenza di fatto può essere registrata all’anagrafe anche quando uno dei due partner è uno straniero privo di permesso di soggiorno.
Si tratta di una questione tutt’altro che teorica. Accade frequentemente che gli uffici anagrafici rifiutino l’iscrizione della convivenza proprio perché uno dei conviventi non ha una posizione regolare sul territorio italiano. Questo rifiuto, però, non trova fondamento nella legge ed è stato più volte censurato dai giudici.
La convivenza di fatto è disciplinata dalla legge n. 76 del 2016, che riconosce tutela giuridica alle coppie non sposate fondate su un legame affettivo stabile e su reciproca assistenza. I requisiti richiesti dalla normativa sono chiari e riguardano la maggiore età dei conviventi, l’assenza di matrimonio o unione civile e l’esistenza di una relazione stabile. In nessun punto la legge richiede che il cittadino straniero sia in possesso di un permesso di soggiorno.
Ed è proprio su questo aspetto che si è consolidato l’orientamento della giurisprudenza. I giudici hanno chiarito che l’iscrizione anagrafica ha la funzione di certificare una situazione di fatto, cioè la convivenza reale tra due persone. Il Comune, quindi, deve limitarsi a verificare che la coabitazione sia effettiva e stabile, senza entrare nel merito della posizione amministrativa dello straniero. La residenza, infatti, si fonda sulla dimora abituale e non sul titolo di soggiorno.
Negare l’iscrizione per mancanza del permesso significa violare principi fondamentali, come il diritto alla vita familiare tutelato anche a livello europeo e il diritto alla tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell’individuo. Non a caso, i Tribunali hanno più volte ordinato ai Comuni di procedere con l’iscrizione, ritenendo illegittimi i dinieghi.
Le conseguenze pratiche di questo orientamento sono molto rilevanti. L’iscrizione anagrafica deve essere riconosciuta anche in presenza di un partner irregolare e rappresenta spesso un passaggio fondamentale per avviare un percorso di regolarizzazione. Quando il Comune si oppone, è possibile ottenere tutela attraverso un ricorso al giudice.
Nonostante ciò, nella pratica molti uffici continuano a opporre resistenze, applicando interpretazioni restrittive che non trovano riscontro nella legge. Si tratta di comportamenti illegittimi che possono e devono essere contestati.
In conclusione, la convivenza di fatto è un diritto che non può essere condizionato dalla regolarità del soggiorno. Se la relazione è stabile e dimostrabile, il Comune ha l’obbligo di registrarla.
Smeralda Cappetti
legale, consulente Aduc
