
La rivoluzione digitale ha profondamente sconvolto il settore dei media, in particolare quello della stampa scritta, posto di fronte all’evoluzione delle abitudini degli utenti, allo sviluppo dei servizi di rassegna stampa online e alla concorrenza dei nuovi canali digitali. Queste trasformazioni hanno provocato un drastico calo delle entrate degli editori, mettendo a repentaglio il loro modello economico e il loro ruolo essenziale nelle società democratiche.
Per porvi rimedio sono state adottate varie iniziative legislative, tra cui disposizioni dell’Unione europea che introducono nuovi diritti di proprietà intellettuale a favore degli editori di giornali. Tuttavia, tali misure hanno suscitato forti critiche per quanto riguarda la loro efficacia e legittimità.
In tale causa, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della normativa italiana di recepimento della direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (in prosieguo: la «direttiva»). Tale direttiva introduce un diritto connesso specifico a favore degli editori di giornali per gli utilizzi online delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione (ISSP), come la società Meta Platforms Ireland Limited (Meta).
La Meta, che gestisce in particolare il social network Facebook, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) diretto all’annullamento di una decisione dell’autorità italiana di regolamentazione delle comunicazioni (AGCOM). La Meta contesta la compatibilità di tale decisione e della normativa italiana applicabile con il diritto dell’Unione, in particolare con la direttiva e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
Ritenendo che tali questioni sollevassero dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione, il giudice italiano ha deciso di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale. Esso si interroga in particolare sulla natura di tale diritto, sugli obblighi imposti agli ISSP, nonché sul ruolo conferito all’autorità italiana di regolamentazione (AGCOM) nell’ambito delle trattative tra editori e piattaforme.
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Maciej Szpunar ritiene che i diritti che il legislatore dell’Unione intendeva concedere agli editori di giornali non abbiano il carattere generale dei diritti d’autore o di altri diritti connessi. Infatti, essi non mirano semplicemente a consentire agli editori di opporsi all’utilizzo delle loro pubblicazioni da parte degli ISSP senza un corrispettivo finanziario. Ciò sarebbe stato potenzialmente più dannoso per gli editori che per gli ISSP. Essi mirano piuttosto a stabilire le condizioni in cui tali pubblicazioni sono effettivamente utilizzate, permettendo al contempo agli editori di riscuotere un’equa percentuale dei proventi ricavati dagli ISSP con tale utilizzo.
Gli Stati membri dovevano pertanto disporre di un margine di discrezionalità per garantire l’effettività di tali diritti. Pertanto, misure quali l’obbligo per gli ISSP di avviare trattative, di fornire determinate informazioni o di non ridurre la visibilità dei contenuti degli editori durante tali trattative non sono, in linea di principio, contrarie alla direttiva, in quanto non obbligano a concludere un contratto o ad effettuare un pagamento in assenza di un utilizzo effettivo o previsto.
I poteri attribuiti all’AGCOM — compresa la definizione di criteri indicativi di remunerazione, la risoluzione di divergenze e il controllo dell’obbligo di informazione — sono ammissibili se rimangono in un quadro di assistenza e non privano le parti della loro libertà contrattuale. Tali meccanismi mirano a ristabilire un equilibrio in un mercato caratterizzato da una forte asimmetria tra piattaforme ed editori.
Infine, secondo l’avvocato generale, le limitazioni così introdotte non pregiudicano la libertà d’impresa tutelata dalla Carta, dal momento che perseguono un obiettivo di interesse generale riconosciuto dal legislatore europeo: rafforzare la sostenibilità economica della stampa, pilastro fondamentale della democrazia.