MESSINA & VIRUS: ATTIVITA’ DI CONSEGNA A DOMICILIO DI GENERI ALIMENTARI

Messina. Il Dipartimento comunale Servizi Ambientali Protezione Civile – Difesa del Suolo ha diramato un Avviso pubblico nel quale si invitano i titolari delle attività che svolgono la consegna a domicilio di generi alimentari e di quelli di prima necessità, ad accreditarsi presso il Dipartimento di Protezione Civile Comunale inviando all’indirizzo protezionecivile@comune.messina.it la richiesta di inserimento nell’apposito elenco, suddiviso per categorie di prodotti e per circoscrizioni, consultabile sul sito istituzionale del Comune.

 

L’ invito agli esercenti si è reso necessario in quanto con DPCM 11 marzo 2020 e come confermato con Ordinanza Sindacale n. 61/2020, è stata disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
E’ stata disposta inoltre la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Rimane consentita, la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Inoltre, con Ordinanza Sindacale n. 61 del 13 marzo 2020, è stato ordinato a tutte le attività elencate nell’Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, con esclusione delle rivendite di giornali e riviste, dei concessionari dei Monopoli di Stato e dei distributori di carburanti, delle attività ricettive e di tutte quelle non espressamente oggetto delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020, di attenersi ed uniformarsi ai seguenti orari di apertura e chiusura:
ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, punti vendita di generi alimentari, titolari delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio ambulante sul suolo pubblico, itinerante e a posto fisso, e su area pubblica, apertura alle ore 7 e chiusura alle ore 18;
attività non alimentari, con espressa esclusione delle attività disciplinate dai Regolamenti sovracomunali quali sono le grandi strutture di vendita, apertura alle ore 8 e chiusura alle ore 14;
tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali, sono tenute a garantire la reperibilità dandone comunicazione all’utenza mediante avviso da affiggere all’ingresso dell’attività e7o attraverso la comunicazione dei social media;
il servizio di consegna a domicilio, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tanto per il confezionamento che per il trasporto, deve cessare entro le ore 22; i soggetti impegnati in questo servizio devono essere dotati dal datore di lavoro di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19. Pertanto si è ritenuto che la modalità di consegna a domicilio, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria attuata con il DPCM 11 marzo 2020 e con l’Ordinanza Sindacale n.61/2020, deve essere incentivata al fine di limitare al massimo gli spostamenti dei cittadini, pur sempre conservando il limite delle fasce orarie previste dalla suddetta Ordinanza. Infine, considerato che la consegna a domicilio rientra tra le attività coordinate dal COC nell’ambito delle misure a sostegno delle fasce più bisognose e deboli della popolazione cittadina si è reso necessario coinvolgere e conoscere la disponibilità di tutte le attività che esercitano la consegna a domicilio a collaborare con il COC della Protezione Civile di Messina.