Ricostruzione storia area ex Sea Flight

Ricostruzione storia area ex Sea Flight
– Il 20 febbraio 2002 il dott. Vincenzo Basso, Amministratore Unico della Editoriale 109 s.r.l. si aggiudica all’asta (bando di gara pubblicato su Gazzetta del Sud il 8.02.2002) al prezzo di 155.000 euro i “diritti litigiosi derivanti da un giudizio pendente tra la Curatela fallimentare della S.p.a.Seaflight e l’Assessorato Regionale al Territorio. Gli unici due offerenti furono il sig. Basso e il Comune di Messina in persona dell’Assessore al Patrimonio pro tempore.
– I diritti controversi consistono nella proprietà dei capannoni, con facoltà di rientrarne in possesso, smontandoli e rimuovendoli dalle aree demaniali e nel risarcimento del danno valutato in 100 milioni di lire, oltre a rivalutazioni ed interessi.
– La causa si era conclusa in primo grado con la sentenza della Prima Sezione stralcio del Tribunale di Messina n. 2327/00. Sentenza in favore della curatela fallimentare appellata dall’Assessorato Regionale con citazione del 15.10.01.

– Nel 2002 il Comune di Messina chiede e ottiene la Concessione demaniale dell’area ex Sea Flight (12.118,40 metri quadrati, in catasto Foglio di mappa n. 47 Part. N. 2153,2154, 2155 e 2156): atto di concessione numero 266/2002 registrato a Messina al numero 7262, vol. 3 il 10/12/2002. Atto di concessione per 40 mesi, valido dal 01/09/2002 al 31/12/2005.
– Nell’atto di Concessione è autorizzata dalla Capitaneria di Porto, ai sensi dell’art. 45 bis del Codice Navale, la gestione della concessione per il Comune di Messina da parte della Società Editoriale Centonove. (Gli accordi tra Comune e Società sono nel Foglio Assessoriale n. 44544 del 22/07/2002 – documento non reperito)
– Il Comune di Messina paga per la concessione demaniale di 40 mesi la somma di 78.302,12 Euro.

– Come mai il Comune paga l’area che gestisce la Società Editoriale Centonove? Che benefici ha avuto il Comune da questo accordo?

– Con un’istanza del 04/05/2004 l’Editoriale Centonove chiede alla Capitaneria di Porto la concessione dell’area ex Seaflight, facendo presente di essere gestore, in forza dell’autorizzazione ex art. 45/Bis del Cod. Navale, della licenza di concessione 266/2002 rilasciata al Comune di Messina.

– Il 14/03/2006 (Prot. n. 2240) il Dipartimento Patrimonio e Demanio del Comune con una comunicazione indirizzata alla Capitaneria di Porto di Messina, al Dipartimento Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e per conoscenza alla Società Centonove, fa presente che non intende rinnovare la concessione n. 266/2002 relativa all’area e manufatti ex Sea Flight.

– Nel 2006 La Società Centonove ottiene dei fondi regionali (D.D.G 859/S3 Tur del 3 luglio 2006 ) per un progetto di “Riuso dei manufatti ex Seaflight in località Capo Peloro” che prevedeva il recupero dell’area con un contributo di 809.000,00 euro a fronte di un investimento totale di 1.609.000,00 euro. Il termine del completamento dell’investimento era originariamente fissato al 31 dicembre 2007 e poi prorogato al 20 marzo 2009 (D.A. n. 13/GAB del 9 marzo 2009). Tuttavia il 30 marzo 2009 (prot. n. 531/S3°/Tur) l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione comunica il procedimento di revoca dei contributi concessi poiché la ditta non aveva ottemperato entro i termini previsti per legge agli obblighi di rendicontazione. La revoca è confermata dall’assessorato nuovamente il 15 giugno 2009 (prot. n. 947/S3/Tur). La società aveva avuto un’anticipazione di 404.950,00 euro che viene definitivamente richiesta dalla regione nel 2010 (D.D.G. n. 309 del 20 maggio 2010 con nota del 25 agosto 2010, prot. n. 13608).
– Un’altra Convezione tra Regione e Società Centonove (D.D. G. Assessorato Beni Culturali ed Ambientali n. 5988) veniva stipulata il 3 maggio 2007 concedendo alla società 579.980,00 euro per il progetto “Contenitore Culturale multifunzionale Capo Peloro”. Per il progetto la società aveva avuto un’anticipazione di 115.996,00 euro. Soldi richiesti indietro definitivamente dalla Regione che blocca il resto del contributo nel 2010 (D.D. n. 1197 del 31 maggio 2010, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 settembre 2010).

– L’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (nota prot. n. 31452 del 4 maggio 2006) dà all’Editoriale il nulla osta per la concessione sessennale di 14.300 metri quadri (catasto Foglio di mappa n. 47 Part. N. 2153,2154, 2155 e 2156 e porzione della part. 748). La concessione di 14.000 metri quadri circa riguarda l’area di 12.118,40 m2, più circa 2000 m2 su cui insiste il capannone di “proprietà” della Soc. editoriale centonove, che era stata precedentemente stralciata dalla concessione 266/2002.

– Al Demanio, fino ad oggi, non sono mai state versate dalla Società Centonove le somme richieste dalla Capitaneria di Porto. Le ultime somme versate sono quelle del Comune di Messina per la concessione 266/2002. L’Editoriale Centonove di fatto non avendo versato le somme non è mai stato titolare effettivo della Concessione.

(Per legge l’atto di concessione, cioè la consegna effettiva del bene, si ha a seguito della registrazione della Corte dei Conti e del pagamento della prima rata del canone della concessione)

– La Regione con una nota del 15 febbraio 2007 (prot. n. 12726) trasmette l’atto di fideiussione necessario per la concessione demaniale ma, di fatto, la società Centonove non paga ed espone dei dubbi sulla perimetrazione della porzione part. 748 dell’area.
– Da qui comincia una corrispondenza tra la Società Centonove e la Regione per la ridefinizione del perimetro, che voleva includere delle aree su cui esistevano concessioni demaniali dal 1999 – lidi balneari Cammarata e Bossa -Di fatto la pratica della concessione alla società Centonove non si è mai conclusa.

– La società Centonove, pur non essendo titolare di concessione, il 16/04/2007 stipula con il Comune di Messina un “protocollo di intesa” in cui cede al comune una porzione di 3540 metri quadri ricadenti nell’area oggetto della richiesta concessione. La Ditta Centonove – come si afferma in un atto di ricorso al Tar – “ha supposto che l’area rientrante nella nuova riperimetrazione era da intendere quale compenso per l’area ceduta al Comune”

– La Capitaneria di Porto con una nota del 13 gennaio 2009 (Prot. n. 00720/DEM) sulla questione Sea Flight evidenzia che:
 la prima richiesta di concessione dell’editoriale centonove (anno 2004) era sostanzialmente un subingresso alla concessione del Comune di Messina, e tale richiesta non includeva l’arenile prospicente (aree di concessione di altri due lidi dal 1999).
 Che gli accordi –di cui non si conoscono i termini – tra Amministrazione Comunale e Società erano stati fatti autonomamente senza il coinvolgimento della Capitaneria, pertanto l’Amministrazione Comunale sull’area “ceduta” dalla società non ha alcun titolo concessorio.
Le subconcessioni e le gestioni devono avere, infatti, il consenso della Capitaneria come previsto dagli art. 45/bis e 46 del Codice Navale.

(Art. 45 bis – Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell’ autorità competente, può affidare ad altri soGgetti la gestione delle attività secondarie nell’ ambito deLla concessione. (6)

Art. 46 – Subingresso nella concessione

Quando il concessionario intende sostituire altri nel godImento della concessione deve chiedere l’autorizzazione dell’ autorità concedente.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l’ acquirente o l’ aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l’ autorizzazione dell’ autorità concedente. …)

 Che anche il procedimento della riperimetrazione effettuato da tecnici privati per conto di Centonove non aveva coinvolto la Capitaneria.

I CONTENZIOSI
La società centonove ha portato avanti due contenziosi:uno sulla proprietà dei Capannoni e l’altro sulla responsabilità della perdita di Fondi Regionali ottenuti per la riqualificazione dell’Area ex Sea flight.

– SULLA PROPRIETÀ DEI CAPANNONI – La sentenza si trova online (Cassazione n.22441 del 1/10/2009)
Il contezioso (alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 504/05 del 10.11.2005) è tra società Centonove contro L’Agenzia del Demanio, il Ministero dei Trasporti e L’assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia.
L’01/10/2009 la Cassazione rigetta il ricorso fatto dalla società centonove e, sostanzialmente, essendo i capannoni opere inamovibili, sono acquisite dallo Stato (come previsto dall’art 49 del codice navale).Viene dunque rigettata la domanda della curatela fallimentare di rimuovere i capannoni ed avere un risarcimento del danno.
(Art. 49 – Devoluzione delle opere non amovibili

Salvo che sia diversamente stabilito nell’ atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la Facoltà dell’ autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

In quest’ ultimo caso, l’ amministrazione, ove il concessionario non esegua l’ ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell’ articolo 54.)

– SULLA PERDITA DEI FONDI PER RITARDI NELLA CONCESSIONE – La sentenza si trova online (Tar Sicilia N. 00908/2013)
Il contezioso è tra Centonove contro Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e Capitaneria di Porto di Messina. Il Tar rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese.
Stralcio della sentenza: “Ritiene, quindi, il Collegio che nessuna condotta gravemente colposa è stata posta in essere dalle resistenti amministrazioni; e che è stata, di contro, la ricorrente a fare incautamente affidamento sul rilascio non già della vecchia concessione, ma sostanzialmente di un nuovo titolo relativo ad un’area parzialmente diversa e coincidente, nella specie, con quella oggetto di riperimetrazione effettuata dalla medesima ricorrente senza il coinvolgimento dei soggetti pubblici competenti e, in particolare, della Capitaneria di Porto.”