Il 5 febbraio scorso il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di Polizia e del Ministero dell’Interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale. In particolare, il decreto legge in questione interviene su diversi ambiti eterogenei tra loro e si compone di quattro capi: capo I “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica” (artt.1-11); capo II “Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione e di funzionalità delle forze di Polizia e del Ministero dell’Interno (artt.12-25); capo III “Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’Interno, nonché misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata” (artt.26-27); capo IV“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale” (artt.28-33).
Capo I: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica”
All’interno di questo capo sono contenute disposizioni finalizzate a introdurre stringenti limiti per la licenza di porto di particolari strumenti atti ad offendere, dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri, e a disporre il divieto assoluto di portare strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo. Particolare attenzione è stata poi riservata alla finalità di prevenire e contrastare la violenza giovanile che, in special modo negli ultimi anni, sta rappresentando un fenomeno di crescente preoccupazione. In proposito, è stato introdotto il divieto di vendita ai minorenni anche su web o piattaforme elettroniche, con compiti di vigilanza e sanzionatori affidati all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di talune armi c.d. “improprie”, in particolare strumenti da punta e taglio ed è stato ampliato il catalogo dei reati per i quali si può applicare l’ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni, inserendo (per le finalità dei reati spia) anche le ipotesi di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia qualora commessi con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.
Nel nuovo decreto sicurezza il “fermo preventivo” consistente nel trattenimento per non oltre 12 ore di persone ritenute capaci di condotte di concreto pericolo
Sono state poi introdotte disposizioni volte a rafforzare l’operato delle Forze di Polizia in chiave preventiva prevedendo, ad esempio, la possibilità da parte degli ufficiali e degli agenti di p.s., nel corso di specifici servizi disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di procedere al c.d. “fermo preventivo” consistente nell’accompagnamento presso gli uffici di polizia e nel trattenimento per non oltre 12 ore di persone per le quali, al ricorre di determinate circostanze espressamente previste dal testo normativo, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche. Si estendono poi i poteri del Prefetto nella individuazione di c.d. zone rosse.
Altre disposizioni riguardano poi aspetti connessi al divieto di partecipare a pubbliche riunioni o di prendere parte a pubblici assembramenti, a seguito di sentenze di condanna per alcuni gravi reati di forte impatto sociale (es. attentato per finalità terroristiche) e aspetti finalizzati a contrastare i fenomeni di violenza nei confronti del personale scolastico. Contestualmente, sono state depenalizzate le sanzioni previste per il mancato preavviso di riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per l’inosservanza dei divieti di riunione disposti dal Questore. La depenalizzazione delle sanzioni consentirà un iter più celere per la loro irrogazione.
Capo II, “Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria”
All’interno di questo capo sono previste disposizioni finalizzate ad incrementare le tutele giuridiche nei confronti dei cittadini in generale, ma, soprattutto delle Forze di Polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con la previsione, ad esempio, che in caso di evidenza di un fatto che di per sé costituirebbe reato, commesso in presenza di una causa di giustificazione (es. legittima difesa) il pubblico ministero debba procedere all’annotazione preliminare, in separato modello, con la finalità quindi, di non procedere alla immediata iscrizione nel registro degli indagati. Altre disposizioni intervengono su aspetti connessi alle modalità di reclutamento nelle forze di polizia.
Capi III e IV, misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata e rimpatri più efficaci
In questo capo sono contenute norme finalizzate a valorizzare maggiormente i beni confiscati e ad introdurre misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità attraverso, ad esempio, l’indizione di procedure accelerate e derogatorie a fini assunzionali. Infine, nel Capo IV “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale” sono riportate disposizioni finalizzate a rendere i rimpatri più efficaci e a potenziare la rete dei centri per migranti prevedendo deroghe alla normativa vigente.
Il decreto sicurezza scaturisce anche da una forte spinta mediatica rispetto agli ultimi fatti di cronaca
Appare evidente come l’adozione di un decreto legge di questo tipo sia scaturita anche da una forte spinta mediatica rispetto ai tanti fatti di cronaca che si sono vissuti soprattutto negli ultimi mesi, che hanno indotto il Governo a fornire una risposta immediata. Resterà da vedere se in sede di conversione in legge del decreto in questione saranno apportate modifiche sostanziali o meno e, soprattutto, se in fase attuativa le norme previste saranno effettivamente in grado di raggiungere gli obiettivi che si è prefissato il Governo, al netto dell’inevitabile dibattito che si aprirà orientato a valutare anche profili di legittimità costituzionale rispetto ad alcune norme come, ad esempio, la disposizione riguardante il c.d. “fermo preventivo” o il divieto di partecipare a pubbliche riunioni o di prendere parte a pubblici assembramenti al ricorrere di condanne per determinati reati.
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