Contrasto sulla scelta scolastica? Il Giudice deve valutare le posizioni di entrambi i genitori

L’ordinanza in questione (Cassazione Civile Sez. I n. 24522 del 07.08.2026) affronta un problema ricorrente e afferente le scelte educative dei figli in caso di conflitto tra i coniugi. In particolare, nel corso di un giudizio di separazione personale, entrambi professanti la religione ebraica e concordi sull’educazione religiosa della figlia minore, insorge un contrasto in ordine alla scelta della scuola primaria. Il padre vorrebbe iscrivere la figlia alla scuola privata ebraica, ritenendola coerente con la tradizione familiare e offrendosi a sostenerne integralmente i costi; la madre opterebbe invece per una scuola pubblica del quartiere di residenza, più vicina alla casa familiare e al suo luogo di lavoro.

Il giudice di primo grado, in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, dispone l’iscrizione della figlia alla scuola ebraica. Presentato reclamo dalla madre avanti la Corte di appello, quest’ultima accoglie la richiesta della madre e autorizza l’iscrizione alla scuola pubblica, ritenendo “decisivo” il fatto che la minore sia collocata presso la madre e valorizzando prevalentemente le esigenze logistico-organizzative di quest’ultima. Il padre ricorre per cassazione che la madre contesta ritenendolo inammissibile.

Innanzitutto la Suprema Corte chiarisce che da un punto di vista procedurale mentre i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. sono sempre reclamabili, il ricorso per cassazione è ammesso solo avverso i provvedimenti che «sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale» o prevedono «sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione».

Nel caso di specie, l’intervento sostitutivo del giudice che decide in luogo dei genitori una questione di «maggiore interesse» in tema di istruzione ed educazione, con effetti durevoli per l’intero ciclo scolastico, integra senz’altro una sostanziale limitazione della responsabilità genitoriale, quanto meno nei confronti del genitore la cui istanza è disattesa. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Venendo alla questione in oggetto, la Corte di Cassazione ha verificato se il bilanciamento degli interessi analizzato dal Giudice di secondo grado sia conseguito a un esame “completo e ragionevole” di tutti gli elementi rilevanti. Invero poiché l’ordinanza impugnata ha valorizzato il solo punto di vista della madre, trascurando le ragioni del padre, il provvedimento viene censurato. Secondo la Suprema Corte, infatti, la Corte di Appello ha attribuito rilievo «decisivo» a un aspetto meramente logistico-organizzativo, senza comparare le due opzioni scolastiche sotto il profilo dell’offerta formativa e delle opportunità per la minore e senza considerare le inclinazioni, l’identità culturale e familiare della bambina.

Testualmente la Suprema Corte afferma che “riguardo alla vicenda oggetto di ricorso, l’individuazione della soluzione ottimale per la minore avrebbe richiesto un esame più ampio e approfondito di quello condotto dal giudice del reclamo”.

In questo quadro, continua la Suprema Corte “la decisione ad opera del giudice va dunque incentrata sul concreto interesse morale e materiale del minore, criterio legale unico di valutazione, rispetto al quale le proposte formulate dai genitori vanno analizzate in tutte le loro conseguenze e messe in comparazione sotto tutti i profili ai fini del necessario bilanciamento“.

L’ordinanza impugnata, invece, ha del tutto trascurato le ragioni poste dal padre a fondamento della sua richiesta; non ha considerato che anche il padre, pur non abitando con la figlia nella casa familiare, concorre nell’assolvere i compiti di assistenza e cura, secondo la regolamentazione dei tempi di permanenza; non ha svolto in concreto un’autonoma valutazione degli aspetti logistico-organizzativi, riguardanti anche l’accompagnamento della bambina a scuola, così come dei vantaggi sul piano dell’educazione e della formazione e della vita familiare e di relazione della minore per l’ipotesi di accoglimento della richiesta paterna, comparandoli con quelli prospettati dalla madre; in generale, non ha considerato e bilanciato tutti gli elementi rilevanti per individuare la soluzione ottimale nel preminente interesse della minore, incorrendo pertanto nella violazione del paradigma normativo di riferimento.

Pertanto l’ordinanza è stata cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, affinchè il Giudice di merito possa operare la scelta della scuola all’esito di una ponderazione completa e ragionevole di tutti gli elementi rilevanti emersi da entrambe i genitori, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Vale sottolineare che dalla lettura dell’Ordinanza della Cassazione emerge anche l’importante principio che nella soluzione dei conflitti educativi tra genitori separati non sono ammessi automatismi — né a favore della scuola privata né a favore di quella pubblica — essendo sempre necessaria una valutazione individualizzata del superiore interesse del minore.

Chiara Focardi
legale, consulente Aduc