Come cambia il reclutamento dei Professori universitari

di Francesco Giulio Cuttaia

Le novità della riforma per il reclutamento dei docenti

Con l’approvazione sancita dalla Camera dei Deputati, nei giorni scorsi il disegno di legge governativo recante “Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario” è divenuto legge.

Le più significative novità rispetto al sistema introdotto a suo tempo dalla legge n.240/2010 riguardano la riforma delle modalità di reclutamento dei docenti universitari. A tal riguardo, sono da segnalare:

  • l’eliminazione dell’Abilitazione scientifica nazionale (Asn), la quale viene sostituita da una dichiarazione resa dal candidato in ordine al possesso dei titoli e dei requisiti specificamente richiesti (in via transitoria saranno considerati idonei i candidati che a suo tempo hanno conseguito l’abilitazione, fino alla scadenza temporale di quest’ultima);
  • l’istituzione di una commissione giudicatrice presso i singoli Atenei, composta da quattro membri sorteggiati all’interno di una lista predisposta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e da un membro indicato dall’Università che ha indetto il bando;
  • l’introduzione di una prova, definibile di capacità didattica, che dovrà essere sostenuta dal candidato.

Le finalità della riforma

La finalità che il Governo si è proposto di conseguire con la presentazione del presente disegno di legge – approvato dal Parlamento con l’emanazione della legge di riforma di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – è stata quella di pervenire a uno snellimento delle procedure di valutazione e assunzione; di garantire l’imparzialità di giudizio, contrastando il fenomeno del nepotismo e del clientelismo; di evitare l’eccessivo numero di candidati abilitati sulla base dell’Asn, ora abrogata, fatalmente destinato a creare schiere di pretendenti alla cattedra con ambizioni frustrate.

I limiti del nuovo sistema di reclutamento e il rischio di una sua involuzione

Molte critiche, tuttavia, sono arrivate da coloro i quali ritengono che, invece, l’ampia autonomia di giudizio accordata alle commissioni costituite (sia pur mediante sorteggio dei componenti) dai singoli Atenei e l’abolizione di una preventiva valutazione dei requisiti di ricerca affidata a un organo centrale rischieranno di favorire la pratica dei concorsi confezionati su misura.

I concreti risultati che potranno conseguire alla riforma sono affidati soprattutto al contenuto che avranno i decreti attuativi, con particolare riferimento alla precisione nelle indicazioni dei titoli e dei requisiti professionali che saranno indicati.

Al momento non si può fare a meno di rilevare come, nonostante le critiche e le voci dissonanti levatesi in Parlamento e fuori, la Camera dei Deputati abbia approvato in via definitiva, il 7 luglio scorso il disegno di legge di riforma con 122 voti favorevoli, 70 contrari e 3 astenuti. La maggioranza è stata, quindi, ampiamente relativa (se così si può dire), atteso che l’opposizione, sulla carta, conta nella Camera dei Deputati un numero superiore al doppio dei 70 parlamentari che hanno espresso voto contrario.