Trasporto aereo: lo sciopero non è “circostanza eccezionale”. Spetta ai passeggeri la compensazione pecuniaria

Lo sciopero del trasporto aereo previsto per domani, sabato 25 giugno 2022, causerà disservizi ai passeggeri e molti voli subiranno cancellazioni e ritardi. Come prevedibile, torneremo ad ascoltare il solito disco rotto delle compagnie secondo le quali lo sciopero è una “circostanza eccezionale” che, in base al Regolamento Comunitario n.261/2004, esclude il diritto dei passeggeri a ricevere la compensazione pecuniaria. Tuttavia, le cose stanno diversamente, come ha chiarito la Corte di Giustizia Europea con la propria consolidata giurisprudenza sul punto: per lo sciopero non vale, infatti, la nozione di circostanza eccezionale.

 

IL REGOLAMENTO COMUNITARIO La Corte ha stabilito che la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi del regolamento n. 261/2004, dev’essere interpretata restrittivamente. La scelta del termine «eccezionali» testimonia la volontà del legislatore di includere soltanto le circostanze sulle quali il vettore aereo operativo non ha alcun controllo. Dunque, come qualsiasi datore di lavoro, un vettore aereo che abbia a che fare con uno sciopero del suo personale motivato da rivendicazioni connesse alle condizioni di lavoro e di retribuzione non può sostenere di non avere alcun controllo su tale movimento. Ne consegue che nessun diritto può essere negato ai passeggeri ai quali dovrà essere corrisposta la compensazione nella misura di 250, 400 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta.

 

IN CASO DI CANCELLAZIONE Se il volo viene cancellato, il passeggero può scegliere se essere riprotetto – cioè se ricevere il biglietto per un altro volo analogo – oppure se ottenere il rimborso per intero del prezzo pagato. La compagnia ha l’obbligo di offrire la riprotezione, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare. Spetta in ogni caso l’assistenza che è dovuta anche in presenza di circostanze eccezionali, e quindi pasti, bevande e pernottamento se necessario.

Ricordiamo infine che anche in presenza di uno sciopero vi sono delle fasce orarie nelle quali i voli devono regolarmente essere effettuati: dovrà essere garantita la regolare circolazione di tutti i voli, inclusi i voli charter, programmati in partenza, secondo gli orari pubblicati, nelle fasce orarie dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00, nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle stesse fasce.

 

Ci auguriamo responsabilità da parte delle compagnie che, oltre a dare la massima assistenza ai passeggeri in aeroporto, confidiamo provvederanno a corrispondere indennizzi e risarcimenti, evitando di sfiancare i consumatori con illegittimi dinieghi e costringendoli così ad agire in giudizio per ottenere i propri diritti”, commentano la presidente di Confconsumatori Mara Colla e Carmelo Calì, responsabile Trasporti e turismo dell’associazione.

 

Per informazioni e assistenza invitiamo a scrivere una mail a disservizi.aerei@confconsumatori.it o a telefonare al numero 3407289212.

In alternativa è possibile contattare gli sportelli territoriali Confconsumatori presenti a questo indirizzo: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori.