SCUOLA – Corsi di recupero dal 1° settembre, sciolti i dubbi: fino a inizio lezioni l’attività dei docenti non sarà retribuita

Non sono state accolte le richieste del sindacato in merito alla nota M.I. n. 1494 che dà le indicazioni operative in merito al piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di apprendimento individualizzato: il ministero dell’Istruzione assimilandoli ad adempimenti contrattuali ordinari non li considera come attività professionali aggiuntive da retribuire.

“Il problema è sulla natura di tale attività – commenta Marcello Pacifico, Presidente Nazionale Anief –: non possiamo considerare le stesse attività ordinarie dal 1° al 14 settembre, inizio delle lezioni nella quasi totalità delle regione, per non pagare e poi invece improvvisamente, a scuola iniziata, diventano invece non ordinari e quindi retribuibili”.

 

Già a partire dal primo settembre 2020 i Dirigenti Scolastici si troveranno a dovere ottemperare a un’Ordinanza Ministeriale che impone come ordinario lo svolgimento del recupero degli apprendimenti dell’anno scolastico 2019/2020, mandando in classe anche i docenti fragili a fare lezione agli studenti in presenza, senza che ad oggi, si conoscono gli esisti degli screening sui docenti. Certamente, bisogna sottolineare che Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge del 6 giugno 2020, n. 41 ha disposto che le attività concernenti PIA e PAI siano considerate attività ordinaria e abbiano inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

 

Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico interviene sull’argomento: “I corsi andranno a colmare gap formativi generati dall’interruzione precoce della didattica in presenza. Per i docenti, dunque, si dovrebbero prevedere ulteriori risorse in quanto, anche se tali adempimenti sono ordinari, le attività dovrebbero essere considerate aggiuntive quindi da retribuire. Su questo punto – continua Pacifico – il Contratto Collettivo Nazionale di categoria è molto puntuale: in particolare, sull’attività di insegnamento, all’art. 28 comma 5, si parla di orario di insegnamento “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale” e non partendo “dall’1 settembre”.

In considerazione della sospensione delle attività didattiche in presenza e delle iniziative svolte in modalità a distanza, se necessario, il Consiglio di classe redige un Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) per ciascuna disciplina in cui non sono stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento programmati all’inizio dell’anno.

Tali attività si possono collocare “nell’alveo degli adempimenti contrattuali ordinari correlati alla funzione docente” ma non tra le attività funzionali all’insegnamento, attività non retribuite in aggiunta. Tali attività infatti sono indicate nell’art. 29 del CCNL e non comprendono alcuna attività di insegnamento ordinario.

“Come Anief – conclude Pacifico – avevamo chiesto di remunerare tali attività a partire dall’1 settembre e, di conseguenza, di renderle oggetto di contrattazione integrativa per le attività intercorse tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni ordinamentali: dovrebbero essere considerate come ore aggiuntive di insegnamento ai senti della Tabella 5 del CCNL dall’inizio delle lezioni ordinamentali”.