Scommesse: nessun distacco degli operatori. In Gazzetta Ufficiale la proroga delle concessioni per altri due anni

C’era attesa, in qualche caso preoccupazione nei giorni passati, per quello che poteva succedere da oggi. Le concessioni per le scommesse erano infatti in scadenza e in teoria nessun operatore poteva raccogliere gioco.

Proprio ieri la Camera ha dato il via libera all’attuazione del Pnrr, nel testo del quale c’è la proroga delle concessioni delle scommesse fino al 30 giugno 2024.

Con l’uscita in Gazzetta Ufficiale oggi del decreto PNRR, le scommesse sono da oggi automaticamente prorogate fino al 30 giugno 2024. Nello stesso documento c’è anche la parte sugli apparecchi Comma 7 che non avranno omologazione.

La proroga delle scommesse è stata fortemente voluta dal sottosegretario al Mef Federico Freni, sostenuto dalla direzione generale e dalla direzione giochi di ADM.

Ecco il testo integrale della parte riguardante il gioco pubblico del PNRR pubblicata in Gazzetta Ufficiale:

Art. 18 ter

Disposizioni in materia di gioco pubblico

Nelle more dell’approvazione e dell’attuazione del  disegno  di legge di riordino del  settore  giochi,  previsto  dal  Documento  di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato  alla  manovra  di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuita’  delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le  concessioni in materia di raccolta delle  scommesse  su  eventi  sportivi,  anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, e’ prorogato  a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti  a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura  definita dall’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205. Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane  e dei monopoli sono definiti gli  obblighi,  per  i  concessionari,  di presentazione di adeguate  garanzie  economiche,  proporzionate  alla nuova definizione dei termini temporali. 2. All’articolo  110  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  dopo  il comma 7 e’ inserito il seguente: «7.1. Con provvedimento del direttore generale  dell’Agenzia  delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di  cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla  lettera  c-ter)  dello  stesso  comma,  basati  sulla  sola abilità,  fisica,  mentale   o   strategica,   o   che   riproducono esclusivamente audio e video o siano  privi  di  interazione  con  il giocatore,  ai  quali  non  si  applicano  le  disposizioni  di   cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque,  l’obbligo  di  versamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis,  comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro  dell’economia  e  delle finanze di cui al  comma  7-ter,  sono  previsti  specifici  obblighi dichiarativi». 3. Il Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 dicembre 2004, n. 307, è integrato per l’importo di euro  31.761.000 per l’anno 2022, di  euro  63.522.000  per  l’anno  2023  e  di  euro 31.761.000 per l’anno 2024. 4. All’onere derivante dal comma 3,  pari  a  euro  31.761.000  per l’anno 2022, a euro 63.522.000 per l’anno 2023 e  a  euro  31.761.000 per l’anno 2024, si provvede con le maggiori  entrate  derivanti  dal comma 1.

«540.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel  territorio  dello  Stato  che  effettuano, esclusivamente  attraverso  strumenti  che  consentano il  pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi,  fuori  dall’esercizio di attività di  impresa, arte  o  professione,  presso  esercenti  che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai  sensi  dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,  possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro  di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni  residenti  nel  territorio  dello Stato procedano all’acquisto con metodi di pagamento  elettronico  di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti  di credito o debito bancari o su rapporti  intestati  a  componenti  del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia  e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che   operino in forza  di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione,  e  che  associno  all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato  dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa  con l’Agenzia delle entrate, adottato ai  sensi  del  comma  544,  e  che l’esercente trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della  singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi  3  e  4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.  127.  A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il  codice  lotteria,  la  persona fisica può segnalare tale circostanza  nella  sezione  dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle  dogane  e  dei monopoli.  Tali  segnalazioni  sono  utilizzate  dall’Agenzia delle entrate e dal  Corpo  della  guardia  di  finanza  nell’ambito  delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti  non concorrono  a  formare  il  reddito  del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non  sono  assoggettati ad alcun prelievo erariale»; b) al comma 544, il primo periodo è  sostituito  dal  seguente: «Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  d’intesa  con  l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate  le  modalità  tecniche  di  tutte  le  lotterie  degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni  di estrazione, l’entità e il numero dei  premi  messi  a  disposizione, nonché  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  l’avvio e per l’attuazione delle lotterie».

 

 

 

AGIMEG