La raccolta della spazzatura sotto un balcone lede la proprietà

La raccolta della spazzatura, soprattutto nel periodo estivo, genera numerosi problemi sia che si tratti di raccolta differenziata porta a porta sia nei bidoni pubblici della spazzatura.

L’odore sgradevole aumentato dalle temperature elevate, il mancato rispetto delle norme minime di igiene, l’abbandono di rifiuti da parte di terzi o i ritardi nel ritiro divengono fastidiosi per alcuni proprietari.

Persone che hanno acquistato un immobile prima che i bidoni della spazzatura venissero posizionati sotto i loro balconi e che quotidianamente vivono con un disagio difficile da gestire.

Lo stesso problema si presenta nei condomini ove mancano gli spazi adeguati per procedere alla raccolta differenziata e ove i singoli bidoni vengono posizionati sotto i balconi e le finestre di alcuni sfortunati condomini.

Proprio uno di questi condomini ha deciso di agire e di citare in giudizio il condominio ritenendo che questa prassi, o abitudine che dir si voglia, fosse lesiva della proprietà e potesse arrecargli un danno.

Il Caso.

In un condominio a Latina, l’assemblea aveva deciso, con delibera assembleare, di collocare i bidoni per la raccolta della differenziata proprio sotto la finestra di una condomina.

Quest’ultima si opponeva alla delibera assembleare che impugnava innanzi al Giudice di pace.

Il Giudice di Pace accoglieva le sue lagnanze e annullava la delibera.

Il Condominio, non accettando la sentenza, si rivolgeva al Tribunale di Latina, che in questo caso svolgeva il ruolo di Corte d’Appello.

Il Tribunale confermava la decisione del Giudice di Pace poiché riteneva che effettivamente la scelta operata dal condominio pregiudicasse ingiustificatamente il diritto di proprietà della condomina.

Attenzione! La sentenza non ha fissato un principio generale ma ha solo rilevato che, in quel caso, la scelta del Condominio non era giustificabile in quanto i bidoni ben avrebbero potuto essere collocati altrove!

Secondo la direttiva 2008/98/CE, recepita in Italia con il D. Lgs n. 152/2066, gli Stati membri devono adottare delle disposizioni per il riutilizzo ed il riciclo dei rifiuti urbani, la loro gestione e raccolta deve avvenire senza pericolo per la salute dell’uomo.

Posizionare i bidoni a quattro metri dal balcone della condomina non consentiva di garantire il rispetto dei criteri di igiene e sicurezza in quanto tra il luogo di conferimento dei rifiuti e le abitazioni vi deve essere una distanza non inferiore ai cinque metri.

Si auspica, trattandosi di argomento molto attuale, che la decisione del Tribunale di Latina non sia l’unica o l’ultima, ma che possa essere seguita da molte altre che – magari – tengano in adeguata considerazione fattori non contemplati in questa sentenza.

A esempio che il decoro del palazzo è meno importante della salute dei condomini, che in caso di spazi adeguati dovrebbe essere possibile sfruttare in parte il marciapiede, che la spazzatura se conferita senza il rispetto delle regole (si pensi agli orari o ai giorni di raccolta) può comportare una grave carenza igienica causata in parte dal cattivo odore e in parte dagli animali che si avvicinano alla spazzatura.

Sara Astorino, legale, consulente Aduc