Il Tribunale annulla congelamento fondi di sette personalità dell’ex classe dirigente ucraina

In risposta alla crisi ucraina del febbraio 2014, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso, il 5 marzo 2014, di congelare i fondi e le risorse economiche, in particolare, delle persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini.

 

Il sig. Viktor Federovych Yanukovych, ex presidente dell’Ucraina, e uno dei suoi figli, Oleksandr Viktorovych Yanukovych, nonché il sig. Oleksandr Klymenko, ex Ministro delle Entrate e delle Imposte dell’Ucraina, il sig. Sergej Arbuzov, ex Primo Ministro dell’Ucraina, il sig. Viktor Pshonka, ex Procuratore generale dell’Ucraina, il sig. Artem Pshonka, suo figlio, e il sig. Andriy Klyuyev, ex capo dell’amministrazione presidenziale dell’Ucraina, sono stati inseriti, per la prima volta nel 2014, nell’elenco delle persone oggetto del congelamento dei fondi, con la motivazione che essi erano sottoposti a indagini preliminari in Ucraina per reati connessi all’appropriazione indebita di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina.

La decisione relativa al congelamento dei fondi nei confronti delle persone summenzionate è stata prorogata, più volte, per periodi di un anno, con la motivazione, ormai, che le medesime erano sottoposte a un procedimento penale condotto dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o di beni pubblici.

Esse hanno adito il Tribunale dell’Unione europea per contestare gli atti di proroga del congelamento dei loro fondi nel 2016 e nel 2017[1], per quanto riguarda il sig. Yanukovych e uno dei suoi figli, e nel 2018, per quanto riguarda le altre persone[2], adducendo in particolare che il Consiglio non aveva rispettato i criteri di inserimento nel suddetto elenco.

Con le sue odierne sentenze, il Tribunale accoglie i ricorsi degli ucraini annullando le misure restrittive adottate nei loro confronti per i periodi suindicati.

Anzitutto, il Tribunale, applicando i principi giurisprudenziali derivanti dalla sentenza della Corte Azarov/Consiglio[3], ricorda che i giudici dell’Unione devono controllare la legittimità di tutti gli atti dell’Unione alla luce del rispetto dei diritti fondamentali. A tale riguardo, anche se il Consiglio può fondare l’adozione o il mantenimento delle misure restrittive su una decisione di uno Stato terzo, esso deve verificare a sua volta che una simile decisione sia stata adottata nel rispetto, in particolare, dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Il Tribunale constata che la motivazione degli atti del Consiglio che prorogano le misure restrittive non contiene il minimo riferimento al fatto che il Consiglio abbia verificato il rispetto di tali diritti.

A giudizio del Tribunale, nessuna informazione contenuta nelle lettere delle autorità ucraine, sulle quali il Consiglio ha fondato il mantenimento delle misure restrittive in questione, consente di ritenere che il medesimo disponesse di elementi sufficienti per valutare se i suddetti diritti fondamentali fossero stati rispettati. Inoltre, il Consiglio era tenuto a effettuare detta verifica indipendentemente da qualsiasi elemento di prova prodotto dagli ucraini oggetto del congelamento dei fondi.

Il Tribunale ha altresì aggiunto che, anche se il Consiglio afferma che un controllo giudiziario era stato effettuato in Ucraina durante lo svolgimento dei procedimenti penali e che varie decisioni giudiziarie adottate in tali circostanze dimostrano che esso ha potuto verificare il rispetto dei diritti in questione, le medesime decisioni non sono, di per sé, idonee a dimostrare che la decisione delle autorità ucraine di condurre i procedimenti penali sui quali poggia il mantenimento delle misure restrittive sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Il Tribunale conclude che nessun elemento sottopostogli consente di dimostrare che il Consiglio abbia verificato il rispetto dei diritti in questione da parte dell’amministrazione giudiziaria ucraina prima di prorogare le misure restrittive di cui trattasi. Esso annulla quindi gli atti del Consiglio che prorogano le misure restrittive per i periodi compresi tra il 6 marzo 2016 e il 6 marzo 2017 e tra il 6 marzo 2017 e il 6 marzo 2018, per quanto riguarda il sig. Yanukovych e uno dei suoi figli[4], e tra il 6 marzo 2018 e il 6 marzo 2019, per quanto riguarda le altre personalità ucraine interessate.

[1] Decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76) ), per il periodo dal 6 marzo 2016 al 6 marzo 2017, e decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag.34) ), per il periodo dal 6 marzo 2017 al 6 marzo 2018.

[2] Decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 48), per il periodo dal 6 marzo 2018 al 6 marzo 2019.

[3] Sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2018, Azarov/Consiglio (C‑530/17 P). Il ricorso presentato dal sig. Azarov (causa T‑286/18) contro gli atti del Consiglio che prorogano le misure restrittive nei suoi confronti per il periodo compreso tra il 6 marzo 2018 e il 6 marzo 2019 è pendente, essendosi l’udienza tenuta il 20 maggio 2019.

[4] I ricorsi presentati dal sig. Yanukovych (causa T‑300/18) e da uno dei suoi figli (causa T‑301/18) contro gli atti del Consiglio che prorogano le misure restrittive nei loro confronti per il periodo compreso tra il 6 marzo 2018 e il 6 marzo 2019 sono pendenti, essendosi l’udienza tenuta, per le due cause riunite ai fini della fase orale del procedimento, il 6 giugno 2019.