Fondo Indennizzo risparmiatori: come funziona

Auction, Real Estate concept. Hand with judge gavel and house model.

Confconsumatori è pronta a fornire assistenza ai risparmiatori “traditi” dalle banche fallite che desiderano informazioni sull’accesso al Fondo Indennizzo risparmiatori di recente istituzione. Al momento sono ancora in via di definizione le modalità di presentazione della domanda di accesso al fondo, ma è comunque possibile avere indicazioni sui requisiti di accesso, sugli indennizzi previsti e sulla documentazione da predisporre.

 

L’associazione lamenta, inoltre, l’esclusione dei risparmiatori MPS, che non potranno accedere. Per informazioni contattare le sedi territoriali o, qualora non ci fosse una sede vicina, scrivere a risparmio@confconsumatori.it.

 

COS’È IL FIR – Con la legge di Bilancio (L. 145 del 30 dicembre 2018, in vigore dal primo gennaio) è stato istituito, nei commi da 493 a 507, un Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) gestito dal Ministero per l’Economia, con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate, poste in liquidazione coatta amministrativa, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria. Le banche interessate sono: Veneto Banca, Popolare di Vicenza, (loro controllate ossia Banca Apulia e Banca Nuova) Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Cariferrara, Bcc Crediveneto e Bcc Padovana.

 

CHI PUO’ ACCEDERE AL FIR – Hanno accesso al FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, le associazioni, nonché le microimprese (quelle che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro), in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche alla data del provvedimento di messa in liquidazione (2015 per le quattro banche Etruria, Marche, Carife e Carichieti; 2016 per le due Venete), o i loro successori e aventi causa, ossia anche a chi abbia ereditato, ricevuto o comprato in seguito tali titoli. La norma, per l’erogazione dell’indennizzo, dà priorità a coloro che nell’anno 2018 hanno un isee inferiore ai 35 mila euro.

 

GLI INDENNIZZI DEL FIR – La misura degli indennizzi varia a seconda che si tratti di azioni o obbligazioni subordinate:

  • per gli azionisti è commisurata al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
  • per gli obbligazionisti subordinati è invece commisurata al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

L’indennizzo è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché – per le obbligazioni subordinate – del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente. In particolare, andranno sottratti i rimborsi percepiti dal fondo di cui alla legge 110/2016: ad esempio chi per le quattro Banche del 2015 ha già percepito l’80% potrà beneficiare di un ulteriore ristoro del 15%.

 

COME ACCEDERE AL FIR – Questo aspetto è in via di definizione. Con un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 gennaio prossimo, saranno chiarite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo, ed il relativo procedimento amministrativo. In particolare, sarà istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR, composta da nove membri. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti richiesti (risparmiatore non qualificato, acquisto dei titoli, pregiudizio ingiusto da parte delle banche in l.c.a., ecc.) dovrà esser inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze (anche a mezzo PEC), entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del citato decreto. Quindi, per il momento non c’è fretta.

 

L’ESCLUSIONE DI MPS – Confconsumatori non può esimersi dal criticare il provvedimento nella parte in cui esclude da qualsiasi ristoro gli azionisti di Monte Paschi Siena ed i titolari delle subordinate estere MPS, cittadini oggetto di molteplici e gravi violazione nella vendita di titoli particolarmente subdoli e complessi che, anche tramite l’associazione, hanno avviato centinaia di cause civili in tutta Italia. Un’occasione mancata visto che la Banca senese non è mai stata dichiarata in liquidazione coatta amministrativa.