Corte Ue: l’obbligo dei concessionari, incaricati della riscossione dell’ICI, di disporre di un cc presso Poste Italiane SpA può implicare un aiuto di Stato

In Italia, dal 1992 al 2011, i contribuenti soggetti all’imposta comunale sugli immobili («ICI») pagavano quest’ultima ai concessionari incaricati della sua riscossione[1].

In base alla normativa vigente, il pagamento doveva essere effettuato in contanti o mediante versamento su un conto corrente postale che i concessionari dovevano necessariamente aprire presso una qualsiasi succursale di Poste Italiane SpA. Tale ente addebitava agli intestatari del conto una commissione per ogni operazione di versamento.

Nell’ambito di due cause civili aventi ad oggetto le richieste di pagamento delle commissioni da parte di Poste Italiane a due concessionari, la Corte suprema di cassazione chiede, in sostanza, alla Corte di giustizia in sostanza, se l’articolo 106, paragrafo 2, e l’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) debbano essere interpretati nel senso che ostano all’attuazione delle norme nazionali che obbligano i concessionari incaricati della riscossione dell’ICI a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane per consentire il versamento di tale imposta da parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente, mentre tali norme non sono state notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Con l’odierna sentenza, la Corte risponde affermativamente a tale questione, purché la misura di aiuto sia imputabile allo Stato, procuri un vantaggio selettivo a Poste Italiane a mezzo di risorse dello Stato e sia suscettibile di falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, ciò che spetta alla Cassazione di verificare.

 

La Corte premette che la Commissione, sotto il controllo dei giudici dell’Unione, è competente in via esclusiva a valutare la compatibilità di un aiuto con il mercato interno. Ciò, tuttavia, non osta a che un giudice nazionale sottoponga alla Corte una questione pregiudiziale sull’interpretazione della nozione di «aiuto». Pertanto, la Corte può fornire al giudice del rinvio gli elementi di interpretazione attinenti al diritto dell’Unione che gli consentano di stabilire se una misura nazionale possa essere qualificata come «aiuto di Stato».

Inoltre, al fine di garantire l’effetto utile dell’obbligo di notifica dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato, previsto dal TFUE, nonché un esame adeguato e completo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, i giudici nazionali sono tenuti a trarre tutte le conseguenze di una violazione di tale obbligo e ad adottare le misure idonee a porvi rimedio, anche nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto illegale sia un’impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale.

La Corte, poi, ripercorre ed analizza, con riferimento al caso specifico, tutti gli elementi che la definizione di aiuto di Stato comporta ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (esistenza di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali e comunque imputabili allo Stato, incidenza di tale intervento sugli scambi tra gli Stati membri, concessione di un vantaggio selettivo al beneficiario ed effetto di falsare – o di minacciare di falsare – la concorrenza).

 

Infine, quanto all’ulteriore questione pregiudiziale, posta dalla Cassazione, se la normativa di cui trattasi possa comportare un abuso di posizione dominante di Poste Italiane, la Corte constata di non avere sufficienti elementi per dare una risposta. In particolare, non è possibile definire con sufficiente precisione il mercato rilevante a livello dei servizi di cui trattasi nei procedimenti principali e della sua estensione geografica, nonché le quote di mercato detenute dalle diverse imprese operanti su detto mercato, né considerare con certezza che il fatto di obbligare i concessionari a disporre di un conto corrente, per la riscossione dell’ICI, aperto presso Poste Italiane conferisca a quest’ultima una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato interno.

[1] Sino all’ottobre 2006, la riscossione era effettuata da società private. Dopo il 2006, invece, la riscossione è divenuta appannaggio dell’Agenzia delle Entrate.