Banconote da 200 e 500 euro: operazioni bancarie nel mirino anti-riciclaggio

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A proposito della progressiva sparizione delle banconote da 500 euro e gli aspetti riguardanti le caratteristiche favorevoli al danaro contante, si può notare che, sotto certi aspetti, in Italia si è dato l’addio alle banconote da 500 euro, assieme a quelle dal taglio da 200 euro, già da un po’ di anni.

L’11 aprile del 2013, infatti, la Banca d’Italia ha pubblicato nuove Istruzioni anti-riciclaggio sul comportamento che gli intermediari finanziari devono tenere per rispettare la normativa sul riciclaggio ed il terrorismo ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del Dlgs 231/2007. Una disposizione parecchio inattesa ha riguardato le operazioni di versamento e di prelevamento effettuate mediante banconote da 200 e 500 euro, in particolare quando utilizzate nel contesto di operazioni dall’importo superiore a 2.500 euro.

L’utilizzo di banconote dei tagli indicati è stato infatti considerato dall’Autorità di Vigilanza “elemento di attenzione” perché “agevola il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili”. Pertanto, in presenza di operazioni di qualsiasi genere per importi unitari superiori a 2.500 euro che vedano, in tutto o in parte, l’utilizzo di banconote di grosso taglio, gli intermediari devono verificare che le ragioni alla base di tale operatività consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio.

Se non vi sono motivazioni ragionevoli, l’intermediario non deve effettuare l’operazione, deve valutare se segnalare l’operazione come sospetta e, se il soggetto ordinante è cliente, deve prendere in considerazione la chiusura del rapporto con questi. La disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2014 ma non sono stati pochi gli istituti di credito ad adeguarsi immediatamente, o quasi, dopo l’emanazione delle Istruzioni.

 

Anna D’Antuono

Avvocato, consulente Aduc