Acquisto online di biglietti per eventi culturali o sportivi: la Corte di giustizia precisa i casi nei quali non vi è diritto di recesso

Come nel caso di acquisto diretto presso l’organizzatore di detti eventi, non vi è diritto di recesso in caso di acquisto presso un intermediario nei limiti in cui il rischio economico connesso all’esercizio di tale diritto ricadrebbe sull’organizzatore…

A causa delle restrizioni adottate dalle autorità tedesche nel contesto della pandemia di CoViD-19, un concerto che doveva aver luogo il 24 marzo 2020 a Braunschweig (Germania), ha dovuto essere annullato.

Un consumatore che aveva acquistato online, presso il fornitore di servizi di biglietteria CTS Eventim, biglietti d’ingresso per tale concerto, non essendo soddisfatto del buono fattogli recapitare successivamente dalla CTS Eventim, emesso dall’organizzatore del concerto e corrispondente al prezzo di acquisto, ha chiesto alla CTS Eventim il rimborso di quest’ultimo nonché di spese accessorie.

Il tribunale circoscrizionale di Brema (Germania), adito dal consumatore, si interroga se detto consumatore potesse recedere dal contratto concluso con la CTS Eventim conformemente alla direttiva sui diritti del consumatori [1].

Secondo la direttiva, un consumatore che abbia concluso con un professionista un contratto a distanza dispone, in via di principio, per un determinato periodo [2], del diritto di recedere dal contratto senza dover fornire alcuna motivazione.

Tuttavia, la direttiva esclude il diritto di recesso, in particolare, nel caso di una prestazione di servizi riguardanti le attività del tempo libero, qualora il contratto preveda una data di esecuzione specifica.

Mediante tale esclusione, la direttiva mira a proteggere gli organizzatori di attività del tempo libero, quali eventi culturali o sportivi, dal rischio legato all’accantonamento di determinate disponibilità che essi potrebbero avere difficoltà a utilizzare se fosse esercitato il diritto di recesso.

Orbene, dato che la CTS Eventim non era essa stessa l’organizzatore del concerto in questione, ma vendeva i biglietti in nome proprio, benché per conto dell’organizzatore, il tribunale circoscrizionale di Brema desidera sapere se tale eccezione si applichi in un caso di questo tipo.

Con la sua sentenza odierna, la Corte di giustizia risponde a tale questione in senso affermativo, nei limiti in cui il rischio economico connesso all’esercizio del diritto di recesso ricadrebbe sull’organizzatore dell’attività del tempo libero di cui trattasi.

[1] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

[2] Il termine, normalmente, è di quattordici giorni, con la precisazione che può essere più lungo qualora il consumatore non sia stato debitamente informato del suo diritto di recesso (articolo 10 della direttiva).