Nell’ambito di un’indagine avente ad oggetto pratiche anticoncorrenziali, l’autorità portoghese garante della concorrenza ha sequestrato, nei locali delle società sottoposte a indagine, alcuni messaggi di posta elettronica scambiati tra i dipendenti di tali società. Queste ultime hanno contestato il sequestro di messaggi di posta elettronica, ritenendo che sarebbe stata necessaria l’autorizzazione di un giudice istruttore anziché del pubblico ministero. L’organo giurisdizionale portoghese che esamina le cause ha adito la Corte di giustizia.
La Corte giudica che i sequestri effettuati costituiscono limitazioni non solo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma anche al diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Tali limitazioni sembrano tuttavia giustificate dalla finalità di interesse generale di preservare una concorrenza leale. Esse appaiono, inoltre, proporzionate. Ne consegue che il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro in applicazione della quale, nell’ambito di un’indagine vertente su una presunta violazione delle norme in materia di concorrenza, l’autorità nazionale garante della concorrenza proceda, presso locali professionali o commerciali, al sequestro di messaggi di posta elettronica il cui contenuto sia in relazione con l’oggetto dell’accertamento, senza disporre di un’autorizzazione preventiva rilasciata da un giudice.
Tuttavia, in mancanza di un’autorizzazione preventiva rilasciata da un giudice, i sequestri devono essere disciplinati dalla legge, strettamente limitati e soggetti a un successivo controllo giurisdizionale completo. Inoltre, quando il sequestro di documenti è effettuato a partire da telefoni cellulari, computer o altri supporti informatici utilizzati sia per fini privati sia per fini professionali, l’accesso ai dati in essi contenuti può costituire un’ingerenza grave, se non addirittura particolarmente grave, nei diritti fondamentali di cui trattasi. In un caso del genere, l’accesso a tali dati deve essere soggetto al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.
