
C’è tempo fino al 17 novembre per versare le quote del Fondo residuale di solidarietà relative al mese di ottobre; il contributo ordinario, dovuto per le mensilità che vanno da gennaio a settembre 2014, invece, potrà essere versato entro il 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Il fondo, istituito dall’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è finalizzato ad assicurare i lavoratori di quelle imprese che, mediamente, hanno più di 15 dipendenti e che non sono coperte dalla normativa in materia d’integrazione salariale. Non sono, invece, soggette alla disciplina del Fondo le imprese per le quali sussiste già un obbligo di contribuzione a un fondo di settore precedente.
Ricordiamo che la soglia dimensionale viene determinata sulla base della media occupazionale nel semestre precedente, mentre vanno ricompresi nel numero dei dipendenti occupati i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), ad eccezione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.